Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Su proposta della consulta provinciale di cui all'articolo 5, la Giunta provinciale può autorizzare il direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23 a stipulare con il Ministero della Difesa apposite convenzioni per ottenere l'assegnazione in servizio civile presso le strutture organizzative provinciali di cui alla presente legge, di obiettori di coscienza, ai quali affidare compiti adeguati all'interno delle stesse.
(2) Il competente assessore provinciale può autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi dei centri sociali di personale volontario. I volontari devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e se del caso di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale. Il personale volontario deve essere assicurato ai sensi del precedente articolo 33. 14)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.