(1) Gli insegnanti della classe o del corso frequentati dal soggetto portatore di handicap, al fine di assicurare allo stesso la più adeguata preparazione professionale, individualizzano l'insegnamento secondo le sue attitudini e possono essere coadiuvati da personale insegnante per soggetti portatori di handicaps e assistente.
(2) Nel caso di un soggetto portatore di handicap apprendista, un istitutore o un insegnante di cui al comma precedente mantiene rapporti di collaborazione con il maestro artigiano per definire il programma di formazione dell'allievo e concordarne l'esecuzione, nonché per prestare la necessaria assistenza tecnico-formativa.