(1) La Provincia realizza l'inserimento delle persone in situazione di handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantisce ad allievi ed apprendisti in situazione di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica, anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto, di regola, dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati, realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine i centri di formazione professionale mettono a disposizione i sussidi e le attrezzature necessarie.
(2) Qualora il direttore della scuola o del corso di formazione professionale, su segnalazione degli insegnanti, accerti particolari difficoltà nella frequenza dell'alunno in situazione di handicap, l'opportunità della permanenza del soggetto medesimo nella struttura della formazione professionale viene decisa da un' équipe composta dal direttore e dal consiglio di classe della scuola o del corso, da un collaboratore della formazione professionale e dallo psicologo competente.
(3) I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze dell'alunno in situazione di handicap, mediante inserimento in classi comuni o in corsi specifici, o in corsi prelavorativi o di apprendistato. Oltre alla piena qualificazione, la Formazione professionale può attestare anche qualificazioni parziali.51)