(1) Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti oltrechè in base al successivo articolo 27, anche mediante incarico per anno scolastico sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 18 con decreto del Presidente della giunta provinciale, immediatamente esecutivo, e sono posti alle dipendenze funzionali dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Il competente Assessore della pubblica istruzione e della formazione professionale assegna il personale assistente ed educatore, sentiti i predetti direttori, alle sedi di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative.
(2) Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma e dei titoli di cui al successivo articolo 28, ovvero degli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.
(3)40)
(4) La Giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.
(5) Per supplenze, ovvero per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori ad un anno scolastico. Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui all'articolo 18 possono essere conferiti incarichi secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma anche per orari di servizio ridotto. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso.41)
(6) Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X, per chiamata diretta di persone ritenute idonee, prescindendosi, se del caso, dai limiti di età e dal titolo di studio e di specializzazione richiesti.
(7) In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.
(8) La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte del Presidente della giunta provinciale e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Si applicano per il personale incaricato e supplente le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.
(9) Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale linguistica ai sensi delle vigenti disposizioni.
(10) Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.
(11) Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonché per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.