(1) (2) (3)36)
(4)37)
(5) Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale educatore e assistente, assicurandosi la sua mobilità all'interno delle diverse strutture e servizi in orario straordinario e per la valutazione del medesimo. Nel medesimo regolamento sono stabilite le modalità con le quali il personale educatore, istitutore ed assistente dei centri sociali può essere messo a disposizione di enti ed associazioni pubbliche e private all'uopo convenzionate durante soggiorni fuori sede dalle medesime istituzioni organizzati in collaborazione con i servizi provinciali.38)
(6) Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e dietro motivata richiesta, il personale educatore e assistente può essere messo a disposizione anche di altre scuole esistenti in provincia, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgano gratuitamente alunni portatori di handicaps.
(7) Gli educatori e gli assistenti, come pure gli istitutori per soggetti portatori di handicaps, devono rispettare un orario settimanale con il medesimo carico orario dei dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; all'interno di detto orario lavorativo almeno un ottavo è previsto per consulenza, preparazione, programmazione, formazione ed aggiornamento. Con regolamento di esecuzione sono da stabilire criteri e modalità per il superamento del suddetto limite settimanale da parte di determinate categorie di personale, ovvero di singoli operatori, fermo restando il medesimo carico orario globale.39)
Art. 45 (Rapporto con il piano socio-assistenziale)
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme di attuazione dell'emanando piano socio-assistenziale della Provincia autonoma di Bolzano.