Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) I consultori ostetrico-ginecologici provvedono direttamente o in collaborazione con altre istituzioni sanitarie specializzate alla tutela della salute della donna.
(2) Svolgono, in particolare, le seguenti attività:
(3) Nei consultori ostetrico-ginecologici non possono essere effettuati interventi operatori.