Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Per l'espletamento dell'attività consultoriale il servizio si avvale di medici liberi professionisti in possesso delle seguenti specializzazioni:
(2) La specializzazione della quale devono essere in possesso i medici addetti ai servizi di cui al secondo comma dell'articolo 6 viene determinata dalla Giunta provinciale a seconda della specialità dei servizi stessi.