Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) I rapporti fra la Provincia autonoma e i medici consultoriali di cui al precedente articolo sono disciplinati per la parte normativa e economica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, dalla convenzione nazionale di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349.
(2) Ai medici consultoriali non spettano indennità di missione o di accesso o altri compensi inerenti ai trasferimenti effettuati per servizio. Il tempo necessario per compiere il tragitto di andata e ritorno dai comuni in cui i medici dimorano a quelli in cui hanno sede i consultori viene computato nel tempo di consultazione fissato per ogni singolo consultorio. Agli stessi spettano, invece, per l'uso del proprio automezzo, le indennità chilometriche nella misura prevista per i dipendenti provinciali.
(3) È applicabile anche nei confronti dei medici consultoriali la norma prevista dall'articolo 9 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.
(4) Per gli scopi del servizio la Giunta provinciale può conferire incarichi a medici in possesso delle specializzazioni indicate nel precedente articolo 10 anche ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, con il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo.