Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Sono a carico della Provincia tutte le spese relative a stipendi, compensi e rimborsi delle spese di viaggio e missioni al personale addetto. Sono altresì a carico della Provincia le spese inerenti all'acquisto e manutenzione dell'arredamento e dello strumentario medico, le spese per le manutenzioni ordinarie strettamente connesse ai locali utilizzati, le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria, del materiale per pulizia, della documentazione sanitaria, quelle per l'installazione e l'uso di telefoni e tutte le altre spese necessarie per il regolare funzionamento dei consultori e per le attività connesse.
(2) I comuni devono provvedere alle manutenzioni straordinarie, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché alle pulizie dei locali e della biancheria d'uso; queste ultime due spese vengono rimborsate dalla Provincia.