(1) Nei casi di danni alle opere causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
(2) Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede in contraddittorio con l'appaltatore, redigendo processo verbale, all'accertamento:
- dello stato delle cose dopo il danno, rispetto allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
(3) Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.
(4) Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.
(5) L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.
(6) Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'articolo 79.
(7) I danni ai lavori di difesa di corsi d'acqua non ancora iscritti nel libretto di misura dei lavori, conseguenti a piene, sono valutati in base alla misurazione provvisoria eseguita dagli assistenti di cantiere.
(8) L'appaltatore, in difetto della misurazione provvisoria, può provare i lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, escluso quello per testimoni.