Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile di progetto le contestazioni insorte, che possano influire sull'esecuzione dei lavori. Il responsabile di progetto, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.
(2) Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del responsabile di progetto all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.