(1) Ai contratti di fornitura con posa in opera, nelle quali il valore del materiale fornito sia superiore al valore della manodopera, affidate dall'appaltatore a terzi, non si applicano gli articoli 53 e 54 della legge.
(2) A qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, ai noli a caldo ed alle forniture con incidenza del costo della manodopera superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, non si applica l'articolo 54 della legge se l'importo del singolo contratto d'affidamento non supera il due per cento dell'importo complessivo netto del contratto d'appalto in essere o l'importo di 100.000 euro.
(3) L'appaltatore provvede alla preventiva comunicazione dei contratti nei casi di cui ai commi 1 e 2, al direttore dei lavori, e per conoscenza all'amministrazione committente, che si intendono accettati, salva diversa comunicazione del direttore dei lavori entro dieci giorni.
(4) Il direttore dei lavori dà il proprio benestare sui subappaltatori all'amministrazione committente.
(5) Se è prevista la consegna immediata dei lavori ai sensi dell'articolo 61, comma 2 della legge, anche le lavorazioni subappaltate possono essere iniziate immediatamente dopo la necessaria richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della ditta appaltatrice ed il corrispondente nulla osta scritto del direttore dei lavori, se corrispondenti a quelle indicate in sede di offerta. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contratto principale sia stato stipulato o meno. In caso di mancata autorizzazione al subappalto da parte dell'amministrazione committente sono compensati i lavori eseguiti e i materiali utili giacenti in cantiere, senza diritti ad ulteriori compensi. Vengono riconosciuti i materiali già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del rigetto dell'autorizzazione al subappalto.53)