Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Nel caso in cui il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali ai sensi dell'articolo 85, comma 1, e si renda necessario o opportuno ricorrere ad altri luoghi per l'approvvigionamento dei materiali, l'appaltatore deve rispettare l'ordine scritto del direttore dei lavori.
(2) Se il cambiamento comporta una differenza nel prezzo del materiale, questo è determinato ai sensi degli articoli 72 e 73.
(3) Se i luoghi di provenienza dei materiali sono previsti nel capitolato speciale, l'appaltatore non può modificarli senza l'autorizzazione del direttore dei lavori.