Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Nei centri di degenza è previsto un impianto autogeno di energia elettrica per l'illuminazione dei corridoi e delle scale nonché per il funzionamento degli ascensori, che sia indipendente dalla rete pubblica di approvvigionamento e che si attivi automaticamente in casi di emergenza. Nel sistema va incluso inoltre, qualora non sia previsto in altra forma, il riscaldamento di una sala di uso comune.