Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) La lavanderia comprende - a seconda dell'organizzazione del lavoro -almeno i seguenti locali: locale per la biancheria sporca, lavanderia, un locale per stendere rispettivamente stirare la biancheria, un deposito centrale ed uno decentralizzato per la biancheria.
(2) Per motivi igienici la lavanderia vera e propria va suddivisa in una per la biancheria da lavare.