Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Al termine del corso di addestramento la commissione di cui all'articolo 7 accerta l'idoneità del paziente e dell'assistente all'esercizio della dialisi domiciliare.
(2) L'attestato di idoneità viene rilasciato dal presidente della commissione di cui al precedente articolo 7. Esso autorizza il paziente e l'assistente all'esercizio della dialisi domiciliare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.
(3) Non è ammessa la sostituzione dell'assistente autorizzato in virtù dell'attestato di idoneità.
(4) Non è ammesso l'esercizio della dialisi domiciliare in sedi extraospedaliere diverse da quelle indicate nell'attestato di idoneità.