(1) Le domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti, familiari o terzi, debbono essere presentate all'ente ospedaliero dotato di Servizio emodialisi o alle istituzioni di cui ai precedenti articoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 3.
(2) Esse debbono contenere:
- a) le generalità del paziente e dell' assistente;
- b) la reciproca accettazione;
- c) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente regolamento.
(3) Possono contenere altresì tutti gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti di partecipazione al corso di cui all'articolo 8.
(4) La domanda di ammissione al corso comporta, per il paziente e il suo assistente, in caso di esito positivo del corso stesso, accettazione del trattamento dialitico domiciliare con l'assistenza del Servizio che lo ha svolto, sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento.
(5) La rinuncia al trattamento dialitico domiciliare può essere espressa in ogni momento e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente che l'accetta anche se interviene durante lo svolgimento del corso. In ogni caso, la rinuncia implica accettazione da parte del paziente del trasferimento ad un Centro ospedaliero.