Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Il paziente e l'assistente vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico attraverso la frequenza di un corso di addestramento istituito presso il Servizio ospedaliero di emodialisi o presso le istituzioni di cui al precedente articolo, a ciò autorizzate dalla Giunta provinciale, su conforme parere del Comitato provinciale di Sanità.
(2) Il corso prevede un insegnamento teorico e pratico sulle varie condotte operative della dialisi.