(1) L'esecuzione della dialisi domiciliare da parte del paziente e del suo assistente, autorizzati ai sensi dell'articolo 11, è subordinata alla determinazione di un programma da concordarsi tra il dirigente del Servizio emodialisi presso il quale è stato effettuato il corso, o medico di tale servizio da lui incaricato, e gli interessati. Il programma deve riguardare:
- 1) i giorni e le ore in cui debbono essere effettuati i trattamenti dialitici;
- 2) il giorno o i giorni del mese nei quali, a giudizio del medico, il paziente deve essere sottoposto a controllo medico da parte dei sanitari del servizio;
- 3) il giorno e l' ora in cui debbono avvenire i collegamenti telefonici periodici di controllo;
- 4) le date nelle quali debbono essere recapitati al servizio i questionari di controllo, debitamente compilati ed i campioni di sangue, per il controllo clinico del paziente;
- 5) i periodi entro i quali debbono essere svolti i controlli radiologici e medico-laboratoristici;
- 6) la frequenza, i giorni ed ore in cui debbono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.
(2) Non sono ammesse variazioni unilaterali del programma. Quelle rese necessarie da accertata necessità, con particolare riguardo agli orari dei trattamenti dialitici di cui al punto 1) del comma precedente, debbono essere preventivamente concordate con i responsabili del servizio e debbono rivestire, comunque, carattere di eccezionalità.
(3) Le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza debbono essere tempestivamente segnalate.
(4) Il paziente ed il suo assistente debbono accettare le variazioni di programma ritenute necessarie dai medici responsabili del servizio.