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In vigore al: 21/11/2014

v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 32721)
Istituzione dell'Ente "Musei provinciali altoatesini" ed approvazione dello statuto

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1)

Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.

Art. 24 (Disposizioni transitorie)

(1) Con effetto 31 dicembre 2003, alle ore 24.00 sono soppressi tutti i musei provinciali di cui all'articolo 2 e dal 1 gennaio 2004 l'Ente subentra, sulla base dei rispettivi inventari, nella titolarità di tutti i beni dei medesimi nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

(2) I Consigli di amministrazione, i Presidenti ed i Collegi dei revisori dei conti dei musei provinciali, che vengono soppressi, rimangono in carica fino al 31 marzo 2004, per poter approvare i rendiconti e le relazioni finali dell'anno 2003 del rispettivo museo, che dovranno essere approvati definitivamente dalla Giunta provinciale.

(3) Se, per qualsivoglia motivo gli organi di cui agli articoli 5 ed 8 del presente statuto non sono stati nominati per tempo, la Giunta provinciale nomina un Commissario straordinario pro tempore con il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi di carattere ordinario e straordinario, compresa l'approvazione del bilancio di previsione, necessari per il regolare funzionamento e gestione dell'Ente ai sensi del presente statuto.

(4) Affinchè l'Ente possa iniziare regolarmente la sua attività a partire dal 01/01/2004 è indispensabile, che siano adottati nel periodo antecedente determinati provvedimenti e lavori preparativi. Per questa ragione il Commissario può essere nominato già a partire dal 01/12/2003. La nomina del Commissario non può eccedere la durata di otto mesi. Le sue funzioni cessano automaticamente alla data di effettivo insediamento degli organi di cui agli articoli 5 ed 8 e comunque il 31/07/2004.

(5) Al Commissario spetta per la durata dello svolgimento delle sue funzioni l'indennità di funzione di cui all'articolo 8 del CCI per il personale dirigente dd. 17/07/2000, determinato con il coefficiente 2,1. 3)

3)

L'art. 24 è stato sostituito dalla D.G.P. 13 ottobre 2003, n. 3605.

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