Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) Per le spese per servizi, acquisti e lavori da effettuarsi in economia si applicano le norme generali applicate dalla Provincia.
(2) Le spese in economia sono autorizzate ed eseguite dal coordinatore, che può delegare la competenza ai singoli direttori dei musei, limitatamente alle spese collegate al rispettivo museo. La delega è da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.