(1) Costituiscono il patrimonio dell'Ente:
- a) i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell' Ente;
- b) i beni artistici e culturali, sia singoli che in collezioni, connessi con le funzioni museali dell' Ente, nonché il materiale scientifico, bibliografico e documentaristico acquistati o ricevuti in donazione , eredità o qualunque altra forma di lascito da parte di terzi;
- c) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell' Ente.
(2) I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del coordinatore.
(3) L'inventario è gestito separatamente per i singoli musei ed è suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente da aggiornare per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o la trasformazione, sia in relazione alla composizione che al valore dei beni stessi. I registri sono da tenersi ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme generali provinciali.
(4) Nel caso in cui è introdotto in Alto Adige un sistema unificato di catalogazione dei beni culturali, anche l'Ente dovrà applicare le relative linee guida e gli standard previsti.
(5) Beni artistici e culturali possono essere alienati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, previa approvazione della Giunta provinciale.