(1) Il personale con prole convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatori e facoltativi previsti dalla vigente normativa statale è, a domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire in non piú di due soluzioni entro il quinto anno di età del minore.
(2) Il periodo trascorso nell'aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, ed ai fini previdenziali; è utilmente computato, invece, ai fini del relativo trattamento di pensione.
(3) Durante l'aspettativa di cui al comma 1 gli oneri di pensione e di assistenza sanitaria, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione provinciale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.
(4) Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 è interrotto in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Può, inoltre, essere interrotto, su domanda, in caso di altri gravi e comprovati motivi sopravvenuti che consentano comunque l'assunzione del servizio effettivo; in quest'ultimo caso la riassunzione del servizio attivo ha luogo dalla data di accettazione della relativa domanda e comporta comunque la perdita del diritto di usufruire successivamente del restante periodo dell'anno di aspettativa in corso.
(5) Il personale di cui al comma 1 può optare, alle stesse condizioni ivi previste ed in quanto ammesso al lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso gli oneri di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione provinciale per la parte residua.