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In vigore al: 21/11/2014

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 31 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 20 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) L'attività del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'articolo 8 comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'articolo 46, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 33 a 38):

  • a)  Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico di cui all' articolo 33;
  • b)  il consulto con lo specialista, di cui all' articolo 34, in sede ambulatoriale o domiciliare;
  • c)  l' accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'articolo 35, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del pediatra di fiducia;
  • d)  prescrizione farmaceutica (articolo 36);
  • e)  richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o di cure termali (articolo 37);
  • f)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  • g)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale, preferibilmente informatica, ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva. In caso di nuova scelta, a richiesta del nuovo medico curante, il pediatra fornisce i dati sanitari estratti dalla scheda sanitaria pediatrica individuale;
  • h)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1 lettere a) e c) nell' ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorità scolastica competente;
  • i)  la disponibilità alla collaborazione con il coordinatore di distretto.
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