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In vigore al: 21/11/2014

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 25 (Massimale di scelte e sue limitazione)

(1) I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.000 unità. Tale limite può essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 comunque in misura non superiore a 1.100 unità. Le scelte di cui al comma 7 possono essere acquisite anche oltre il massimale di 1.100 unità.

(2) Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a 400. Tale massimale non è modificabile prima di un anno dalla data di decorrenza dell'autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo interaziendale.

(3) Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività ad eccezione di attività di consultorio pediatrico, di visite preventive dell'età evolutiva, di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale e con un limite di 6 ore settimanali, della didattica a qualunque livello. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.000 scelte per 40 ore settimanali.

(5) Lo svolgimento di altre attività anche libero- professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

(6) È consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale per una quota del 10%.

(7) La scelta relativa ai bambini appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale.

(8) Le scelte temporanee relative ad assistiti extracomunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale.

(9) Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'articolo 48 della legge n. 833/1978, dalla Provincia, su proposta dell'Azienda, sentito il Comitato consultivo ex articolo 12.

(10) In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la libertà di scelta del cittadino, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

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