(1) Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'articolo 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
(2) L'onorario professionale e il compenso professionale aggiuntivo, quest'ultimo nel caso che il medico sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'articolo 43 devono essere corrisposti al medico sostituto.
(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.
(4) L'indennità forfettaria di variazione demografica e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.
(5) Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi alla sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.