(1) In ogni Regione è costituita ai sensi dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n.730, anche per le finalità di cui all'articolo l0 del decreto legislativo 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo 517/1993, una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto articolo 24, i seguenti compiti:
- a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e provinciale;
- b) fissare le procedure per la verifica di qualità dell' assistenza;
- c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all' articolo 13;
(2) Per gli adempimenti di cui al comma 1 le Aziende hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa provinciale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle Aziende nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga automaticamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
(3) La Commissione professionale provinciale, nominata con provvedimento della Provincia è presieduta:
- - dal Presidente dell' Ordine dei medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano ed è così costituita:
- - cinque esperti qualificati nominati dalla Provincia scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio Sanitario;
- - quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Zonale;
- - un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Provincia con funzioni di segretario.
(4) La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza specialistica:
- a) valutazione della produttività degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l' ottimizzazione della situazione;
- b) valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attività e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all' assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
- c) valutazione dell' intensità di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori;
- d) riflessi sull' attività specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante centri unificati di prenotazione;
- e) ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro dei referti specialistici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi;
- f) ampiezza e cause del fenomeno della ripetitività di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno;
- g) vantaggi operativi e difficoltà applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell' area di attività dell'assistenza specialistica territoriale; analisi della realtà locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
- h) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
(5) In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più Aziende. In caso di inattività la Commissione è convocata dall Assessore provinciale alla Sanità.