Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) È istituito il profilo professionale di insegnante di cura e riabilitazione di cui all'allegato 3 del presente contratto.
(2) A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto il personale appartenente al profilo di insegnante ed assegnato all'insegnamento, nell'ambito della formazione professionale, delle materie che entrano nel settore della assistenza/cura e riabilitazione, viene inquadrato nel nuovo profilo con attribuzione, nella VII. qualifica funzionale, della posizione, per classi e scatti, ricoperta nella qualifica funzionale di provenienza, diminuita di una progressione economica biennale.