Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) L'Amministrazione provinciale sostiene le iniziative ricreative svolte in favore del proprio personale mediante appositi circoli ricreativi aventi fini culturali o sportivi o comunque affini mediante adeguati contributi che vengono riconosciuti secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) L'Amministrazione provinciale organizza annualmente una gita ricreativa per tutto il personale a livello della singola struttura dirigenziale onde favorire il contatto e la solidarietà fra il personale della rispettiva struttura. A tale fine può essere utilizzata mezza giornata lavorativa. L'Amministrazione provinciale contribuisce alla relativa spesa nella misura da stabilirsi con deliberazione delle Giunta provinciale, tenuto conto degli stanziamenti previsti a tale scopo dal bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario.