Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Al personale educatore addetto al Focolare provinciale viene concesso un graduale aumento del congedo ordinario per una giornata per ogni anno di effettivo servizio, a partire dal terzo.
(2) Il beneficio di cui al comma 1 è progressivamente cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni per anno e può essere fruito nel corso del periodo di servizio o alla fine dello stesso.
(3) In caso di un interruzione del rapporto di lavoro per almeno un anno o aspettativa non retribuita per almeno un anno comincia a decorrere un nuovo periodo di calcolo ai fini del cumulo di cui al comma 2, senza tener conto del periodo pregresso.
(4) Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1 si tiene conto del servizio effettivo prestato con decorrenza dal 1° gennaio 1997.