Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitamente al Comprensorio competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda per il conferimento di un incarico in una zona carente di cui all'articolo 15, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2.
(2) In ogni caso il Comprensorio competente può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (allegato G). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione.
(3) Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera C, della legge n. 730/1983.