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In vigore al: 21/11/2014

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 3 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:

  • a)  in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all' articolo 11;
  • b)  per sospensione dall' albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
  • c)  per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all' estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  • d)  in caso di emissione, da parte dell' Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio del Comprensorio, che impediscano il corretto svolgimento dell'attività convenzionata di studio e domiciliare;

(2) Il medico è sospeso dall'attività di medicina generale:

  • a)  in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell' arco di cinque;
  • b)  per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzate dal Comprensorio;
  • c)  nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico organizzativo o di dirigenza a tempo pieno nel Distretto o nell' ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio sanitario provinciale per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso;
  • d)  per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all' articolo 6 del presente accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dal Comprensorio.

(3) Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.

(4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la sospensione non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale nè la soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell'anzianità di servizio.

(5) Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comprensorio provvede direttamente alla sostituzione del medico retribuendo direttamente ed integralmente il sostituto. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 18.

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