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In vigore al: 21/11/2014

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 1 (Campo di applicazione e durata)

(1) Le Parti contraenti dichiarano che in sede di stipulazione del presente accordo – nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme di attuazione dello statuto di autonomia approvato con D.P.R. 28.3.1975, n. 474, successive modifiche ed integrazioni e considerate le disposizioni di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 26.8.1993, n. 14 – sono rispettate le linee fondamentali definite nell'articolo 1 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

(2) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 7/bis, della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, sue successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – articolata in quattro Comprensori sanitari – di seguito denominati Comprensori - ed i medici di medicina generale per lo svolgimento dei compiti di:

  • a)  assistenza primaria di medicina generale;
  • b)  continuità assistenziale, ove non è operativo il servizio di guardia medica in forma attiva;
  • c)  prestazioni ed attività aggiuntive in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.

(3) La dizione "medici di medicina generale" si riferisce ai medici espletanti attività assistenziali ai sensi del presente accordo.

(4) Il rapporto di assistenza primaria può essere instaurato da parte del Comprensorio solo con i medici di cui all'articolo 12 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22 e con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Il presente contratto riguarda il periodo 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(6) Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza del contratto disdetto.

(7) Se una delle parti negoziali riconosca la necessità di modificare o integrare il presente contratto chiede l'apertura di contrattazione in merito. A tale fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(8) A decorrere dal 1° gennaio 2008 e dopo la scadenza del contratto, fino al suo rinnovo, tutte le voci relative al trattamento economico - ad eccezione di quelle relative all'assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata ed alle visite occasionali - sono aumentate con le decorrenze e secondo le misure previste nel contratto collettivo di comparto per gli aumenti della retribuzione base per il personale sanitario medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale inserito nella fascia funzionale A.

(9) Il presente contratto copre, sia per quanto riguarda l'assetto giuridico che quello economico, i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

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