6.1 Per la realizzazione delle iniziative ammesse ad agevolazione è concesso un contributo in conto capitale ammontante a:
a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore d'imprese agricole in zone svantaggiate che presentano 40 o più punti di svantaggio, determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e a favore dei beneficiari di cui al punto 2.2 per iniziative riguardanti superfici foraggiere.
b) fino al 30 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore delle altre imprese agricole;
c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per domande di contributo presentate da parte di aziende florovivaistiche e vivai di piante arboree e viticoli. Per aziende florovivaistiche con una superficie di colture protette superiore a 2.000 m² il predetto contributo in conto capitale è ridotto di 10 punti di percentuale;
6.2 Le misure d'aiuto di cui al punto 6.1, lettera a), sono ridotte di 10 punti percentuali per le imprese beneficiarie di cui al punto 2.1:
- con più di 100 UBA;
- con più di 8 ettari di superficie orti-, frutti- o viticola;
- il cui titolare e/o coniuge o partner conseguano un reddito comune da attività non agricola superiore all'importo corrispondente alla quarta fascia di reddito prevista dall'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;
- il cui titolare e/o coniuge o partner esercita un'attività non agricola con più di due dipendenti a tempo pieno o dipendenti stagionali per un periodo complessivo analogo.