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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 492 del 22.03.2010
Modifica del "Regime quadro d’aiuti della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 214 del 9.08.2008" (modificata con delibera n. 572 del 11.04.2011)

Allegato

Regime quadro d’aiuti della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 214 del 9.08.2008

 

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti.

 

Articolo 1

(Finalità)

La Provincia autonoma di Bolzano intende finanziare, mediante l’utilizzo delle risorse del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” (2007IT052PO009 – adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5529 del 9 novembre 2007), interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese con sede (legale o operativa) sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati in particolare al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- elevare il livello di competenze e di istruzione dei lavoratori, con priorità alle donne ed ai lavoratori meno qualificati e più anziani;

- rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e e degli/delle imprenditori/trici con priorità alle PMI di tutti i settori economici, incluse le imprese sociali;

- sviluppare e potenziare strategie di formazione rivolte ai lavoratori meno qualificati e più anziani, favorendo la stabilità lavorativa, attraverso forme di integrazione e collaborazione con l’insieme dei diversi attori che operano sul territorio.

 

Articolo 2

(Risorse finanziarie e durata)

Lo stanziamento complessivo stimato per l’attuazione del regime d’aiuti alla formazione è pari a euro 60.000.000 fino al 30.06.2014.

 

Articolo 3

(Beneficiari)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie, piccole e micro imprese. Per piccole, medie e micro imprese s’intendono quelle conformi alla definizione di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie d’aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 9.08.2008 (di seguito denominato “Regolamento generale di esenzione”).

 

Articolo 4

(Intensità degli aiuti)

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, la Provincia autonoma stabilisce che gli interventi di formazione di cui all’articolo 1 devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

 

Tipo di impresa

Formazione specifica

Formazione generale

Grande

25

60

Media

35

70

Piccola

45

80


Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 puntipercentuali, senza però poter oltrepassare l’intensità massima del 80%, qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o disabili, ed in particolare:

a) occupati assunti da non più di 6 mesi;

b) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);

c) occupati che hanno superato i 50 anni di età;

d) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) lavoratore disabile (un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico).

Nel caso in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell’intensità dell’aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

 

Articolo 5

(Cumulo)

Per lo stesso progetto e per le stesse spese ammissibili gli aiuti concessi in base al presente regime possono essere cumulati con gli altri aiuti di stato (notificati, de minimis, esentati) nei limiti d’intensità fissati dal presente regime, qualora siano i più elevati tra quelli applicabili.

Gli aiuti concessi sulla base del presente regime possono essere cumulati con gli altri aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 purché relativi a diversi costi ammissibili individuabili.

 

Articolo 6

(Ambito d’applicazione)

La presente disciplina si applica ai progetti formativi attuati sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nell’ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Provincia autonoma richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dal presente regime.

 

Articolo 7

(Effetto incentivante)

Per poter beneficiare di un aiuto alla formazione erogato a valere sul presente regime, l’impresa beneficiaria deve dimostrare che l’aiuto ha un “effetto incentivante”. Pertanto, se piccola o media impresa, il beneficiario deve aver presentato la domanda d’aiuto prima dell’inizio del progetto di formazione per il quale chiede l’aiuto. Diversamente, se grande impresa, il beneficiario dovrà, oltre che presentare la domanda d’aiuto prima dell’inizio del corso di formazione, anche dimostrare che l’aiuto contribuisce ad aumentare la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure a ridurre i tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si richiede il contributo.

 

Articolo 8

(Definizioni)

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3 si definisce:

- formazione specifica quella che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

- formazione generale quella che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini dell’applicazione del presente regime d’aiuto si precisa che è ritenuta generale:

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;

- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;

- la formazione avente ad oggetto la gestione dell’ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese.

- la formazione in imprese operanti in settori concorrenziali.

 

Articolo 9

(Rendicontazione delle spese)

La forma che assumerà l’aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l’attuazione d’azioni formative sulla base di pertinente documentazione contabile.

La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà – secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all’azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati – al termine dell’azione a cui si riferiscono, in un “rendiconto generale delle spese”.

La Provincia definisce con propri atti gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la realizzazione delle azioni e le modalità per la concessione e il versamento di anticipi (si vedano i documenti sul sito del Servizio FSEwww.provincia.bz.it/fsenella sezione “Gestire un progetto > Guida alla rendicontazione”).

 

Articolo 10

(Ammissibilità della spesa)

I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

 

Articolo 11

(Eccezioni)

Le indicazioni riportate ai precedenti articoli si applicano a tutti i settori.

Tuttavia, risultano esclusi gli aiuti relativi ai corsi di formazione individuati dagli articoli 14, paragrafo 2, lettera c) e 15, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli), ovverosia:

-     Articolo 14 - nell’ambito delle attività connesse allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità, risultano esclusi gli aiuti che coprono i costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di qualità;

-     Articolo 15 – nell’ambito delle attività connesse alle prestazioni d’assistenza tecnica nel settore agricolo, risultano esclusi gli aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori.

 

Articolo 12

(Imprese in difficoltà)

Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori d’imprese “in difficoltà”, ai sensi dell’art. 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e secondo gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (Gazzetta Ufficiale europea serie C 244 del 1.10.2004). Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti ultimi orientamenti e dovranno pertanto essere notificati.

 

Articolo 13

(Imprese escluse)

Sono escluse dal beneficio del presente regime le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (applicazione del principio “Deggendorf”); pertanto, la concessione degli aiuti a valere sul presente regime è subordinata alla preventiva verifica  del fatto che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea e che successivamente non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato. La menzionata verifica preventiva viene effettuata mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (disponibile sul sito internetwww.provincia.bz.it/europa/fse) che dovrà essere compilata e trasmessa al Servizio FSE da parte dei potenziali beneficiari che presentano una domanda di aiuto ai sensi del presente regime di aiuti.

 

Articolo 14

(Soglia)

Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 2 milioni di euro, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione.

 

Articolo 15

(Regola de minimis)

Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del “de minimis”.

 

Articolo 16

(Trasparenza)

La Provincia autonoma s’impegna a trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regime, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle informazioni relative al presente regime quadro secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento generale di esenzione. La Provincia si impegna altresì e a pubblicare sul sito internetwww.provincia.bz.it/fseil presente regime nella versione integrale e a mantenerlo accessibile per tutto il lasso di tempo in cui rimarrà in vigore.

 

Articolo 17

(Registro degli Aiuti)

La Provincia s’impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime.

 

Articolo 18

(Relazioni annuali)

La Provincia si impegna a trasmettere una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale è applicabile il Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

 

Articolo 19

(Informazione ai beneficiari)

La Provincia si impegna a segnalare al beneficiario, tramite l’atto di concessione dell’aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base del presente regime (rispetto al quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicato), è conforme agli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione.
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