In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Delibera Nr. 1527 del 20.09.2010
Edilizia abitativa agevolata – Approvazione dei criteri per la realizzazione di alloggi per il "ceto medio" modificata con delibera n. 984 del 27.06.2011)

Si premette quanto segue:
1. La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell'Istituto per l'edilizia sociale, di società o enti costituiti con lo scopo, tra l'altro, di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione  oppure in vendita.
2. Con le deliberazioni n. 4732 del 15 dicembre 2008 e n. 542 del 29 marzo 2010 la Giunta provinciale ha approvato un programma di costruzione di 1.000 abitazioni, di cui 700 sono riservate ai comuni con più di 10.000 abitanti e sono suddivise fra i singoli comuni nel seguente modo:
Gemeinde/ComuneAnzahl der Einwohner/ numero abitantiAnzahl der Wohnungen/ numero abitazioni
Bozen/Bolzano100.629330
Meran/Merano36.811120
Brixen/Bressanone20.07366
Leifers/Laives16.43054
Bruneck/Brunico14.87649
Eppan/Appiano13.75845
Lana10.91236
Gesamt/Totale213.489700
3. L'articolo 90, commi 3, 4 e 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, prevede che siano stabiliti criteri per l'erogazione del contributo a fondo perduto, per l'assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione delle abitazioni, e criteri riguardanti le anticipazioni e le rate mensili.
4. Il Consiglio dei Comuni ha rilasciato in data 10 maggio 2010, 28 maggio 2010 e 22 giugno 2010 i pareri in merito ai criteri di cui sopra.
Ciò premesso e viste le disposizioni della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche,

la GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

d e l i b e r a :

1. Sono approvati i seguenti criteri per l'erogazione del contributo a fondo perduto, per l'assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione e del prezzo di cessione di abitazioni realizzate nell'ambito del programma di costruzione per il  “ceto medio” da parte di comuni, dell'Istituto per l'edilizia sociale, di società o enti senza fini di lucro.
2. Acquisto rateale, determinazione del prezzo d'acquisto, delle anticipazioni, delle rate mensili e delle fasce di reddito
(a) Il prezzo d'acquisto corrisponde al costo effettivamente sostenuto per la costruzione dell'immobile, ridotto dell'ammontare del contributo a fondo perduto percepito ai sensi dell'articolo 90, comma 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
(b) L'anticipo da corrispondere al momento della stipulazione della convenzione tra le parti non può essere superiore al 25 % del prezzo d'acquisto pattuito.
(c) Le rate mensili a carico dei richiedenti, tra la 2^ e la 5^ fascia di reddito, sono pari al canone provinciale calcolato per metro quadrato.  Le parti possono concordare anche rate più alte. La differenza si considera ai sensi della successiva lettera d).
(d) Il prezzo d'acquisto deve essere saldato  decorsi 10 anni dalla stipulazione della convenzione. Il conguaglio si determina nel modo seguente:
prezzo di acquisto (a) meno  anticipo versato (b) meno l'eventuale differenza sulle rate pagate in eccedenza (c).
3. Locazione delle abitazioni, assegnazione, determinazione del canone e delle fasce di reddito
(a) Fino al 30% delle abitazioni di cui alla presente deliberazione, è destinato alla locazione per la durata massima di 10 anni ed è realizzato nei Comuni con più di 10.000 abitanti. Il contratto di locazione deve essere stipulato in modo tale che il singolo conduttore in nessun caso possa disporre di un'abitazione situata nello stesso comune per più di 10 anni. Non è ammesso richiedere il sussidio casa di cui all'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
(b) il canone mensile è il seguente:

-conduttori della 2^ fascia: canone pari al canone provinciale;

-conduttori della 3^ fascia: canone pari al canone provinciale aumentato del 5%;

-conduttori della 4^ fascia: canone pari al canone provinciale aumentato del 10%;

-conduttori della 5^ fascia: canone pari al canone provinciale aumentato del 15 %.

(c) Il canone di locazione così come determinato al precedente comma è adeguato annualmente in ragione del costo di costruzione convenzionale degli alloggi.
4. Ammontare del contributo a fondo perduto

-Alloggi occupati da persone appartenenti alla 2^ fascia di reddito: il contributo non può essere superiore al 40% del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali;

-alloggi occupati da persone appartenenti alla 3^ fascia di reddito: il contributo non può essere superiore al 30% del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali;

-alloggi occupati da persone appartenenti alla 4^ fascia di reddito: il contributo non può essere superiore al 20% del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali;

-alloggi occupati da persone appartenenti alla 5^ fascia di reddito: il contributo non può essere superiore al 10% del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali.

4-bis Ammontare del contributo a fondo perduto in base al valore convenzionale dell'abitazione
Qualora gli alloggi siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, l'ammontare del contributo di cui al precedente punto 4 è calcolato sul valore convenzionale di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
5. Requisiti
Le abitazioni possono essere assegnate solo a richiedenti in possesso dei requisiti generali e specifici, rispettivamente di quelli di cui all'articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
6. Convenzione tra i comuni, le società o enti senza fini di lucro e l'amministrazione provinciale
(a) Nella convenzione può essere stabilito che l'assegnazione delle abitazioni sia riservata a determinate categorie di destinatari.
(b) Nella convenzione deve essere altresì stabilito che l'occupazione delle abitazioni deve  avvenire al più tardi entro un anno dal rilascio della licenza d'uso e che la residenza anagrafica ed effettiva deve essere trasferita nelle nuove abitazioni entro il termine suddetto. Qualora nel corso del periodo decennale l'abitazione dovesse rimanere libera, deve essere garantito che essa verrà occupata entro 6 mesi da altra persona in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 di questa delibera.
7. Obblighi
(a) Per le abitazioni realizzate nell'ambito di questo programma di costruzione devono essere rispettati i seguenti obblighi:
(b) sulle abitazioni realizzate su terreno non agevolato deve essere annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della legge 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
(c) deve essere annotato il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 126, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, a favore dell'IPES. Il diritto di prelazione sull'abitazione ha una durata di 10 anni dalla stipulazione del contratto di compravendita. A tal fine il proprietario dell'alloggio che intende alienarlo deve darne notizia all' Istituto per l'edilizia sociale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L' Istituto per l'edilizia sociale può esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni. Sono nulli i contratti stipulati in violazione del presente comma;
(d) qualora le abitazioni siano costruite su aree destinate per l'edilizia abitativa agevolata è annotato il vincolo previsto dall'articolo 86 della legge 17 dicembre 1998, n. 13, in combinato disposto con l'articolo 62, escluso il comma 5.
8. Formazione della graduatoria

(a) Qualora le abitazioni siano realizzate su aree di edilizia abitativa agevolata, la graduatoria è redatta dal comune seguendo la procedura prevista dall'articolo 82 comma 4 della legge sull'edilizia abitativa agevolata.

(b) Qualora le abitazioni siano realizzate dall' Istituto per l'edilizia sociale, la graduatoria è redatta dall' Istituto per l'edilizia sociale.

9. Alloggi da realizzare da parte dell'Istituto per l'edilizia sociale
Ai sensi di questa deliberazione, nei Comuni con più di 10.000 abitanti di concerto con il Comune territorialmente competente, la Giunta provinciale autorizza l'Istituto per l'edilizia
sociale a realizzare o ad acquistare abitazioni popolari da assegnare in locazione. Il punto 3, primo periodo della propria deliberazione n. 542 del 29 marzo 2010 è abrogato.
10. Disposizioni varie
Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si applicano le disposizioni della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata e dei regolamenti di esecuzione.
11. Pubblicazione
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1242 del 19.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera Nr. 1527 del 20.09.2010
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico