(1) Ove la presente legge impiega la forma maschile per la denominazione di funzioni, nel caso in cui tale funzione sia ricoperta da una donna, è da impiegare la forma femminile della relativa funzione.
(2) Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.