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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 51)
Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2013, n. 20.

Art. 3 (Spese per la propaganda elettorale)

(1) Le spese per la propaganda elettorale di ogni singola candidata/singolo candidato non possono superare l’importo massimo di 40.000,00 euro.

(2) A prescindere dal mandatario, le spese per la propaganda elettorale vengono attribuite esclusivamente alla corrispondente candidata/al corrispondente candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale di o per gruppi di candidate/candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano più candidate/candidati.

(3) Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2 si considerano le spese al netto dell’IVA sostenute per tutte le iniziative collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal 90° giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse.

(4) Per spese relative alla propaganda elettorale s’intendono:

  1. le spese per la creazione, la produzione, l’acquisto e l’utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi i regali elettorali;
  2. le spese per la distribuzione e l’impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l’utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot sulle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet;
  3. quella parte di costi derivanti dall’ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e bollettini informativi di associazioni e altre organizzazioni e riguardanti il sostegno di candidate/candidati.

(5) Entro 60 giorni dalla proclamazione delle consigliere elette/dei consiglieri eletti, le/i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché tutte le candidate/tutti i candidati, anche le non elette/i non eletti, devono presentare all’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno indicati solo se superano l’importo di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservae per un anno.

(6) Per la verifica dei rendiconti l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano stipula una convenzione con l’organismo di valutazione dell’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano. L’organismo di valutazione dell’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano verifica la regolarità dei rendiconti presentati dalle candidate/dai candidati e dalle liste. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini prezzi dei diversi mezzi d’informazione. Qualora risultassero irregolarità nei singoli rendiconti, l’organismo di valutazione della Provincia le contesta alle interessate/agli interessati, che entro 15 giorni possono presentare i relativi documenti.

(7) In caso di superamento del limite massimo di spesa di cui al comma 1, l’ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pari al triplo dell’importo per il quale è stato superato il limite di spesa. Per le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa è pari al triplo dell’importo non dichiarato.

(8) In caso di mancata presentazione del rendiconto, la sanzione amministrativa applicata ammonta al triplo del limite massimo di spesa consentita. Per presentare i documenti è concessa una proroga di 20 giorni dalla data dell’ingiunzione di pagamento. 2)

2)
Vedi anche la L.P. 21 luglio 2014, n. 5.
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