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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 51)
Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2013, n. 20.

Art. 1 (Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)

(1) Alla scadenza della legislatura in corso, l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano avviene, per quanto compatibile, in applicazione della disciplina contenuta nella legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, recante “Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale”, nonché in applicazione delle disposizioni della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2003” e dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3, recante “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2008”, secondo le modifiche e integrazioni di cui ai commi seguenti.

(2) Salvo quanto disposto dalla legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le funzioni che la legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, attribuisce alla/al presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale sono attribuite, rispettivamente, alla/al presidente della Provincia e alla Giunta provinciale.

(3) Al comma 12 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, dopo le parole “in triplice esemplare” sono aggiunte le seguenti parole “, anche a colori.”

(4) Alla fine del comma 13 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “I tre esemplari di contrassegno da presentare a corredo delle candidature ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, possono essere anche a colori.”

(5) Al comma 13 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, sono aggiunti i seguenti periodi: “In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più prossima.”

(6) Al comma 14 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le parole “nell’ultima elezione regionale” sono sostituite dalle seguenti “nell’ultima elezione del Consiglio provinciale”.

(7) Al comma 15 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora una lista comprenda una quota di candidate/candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dal comma 13, sono cancellati dalla lista i nominativi delle candidate/dei candidati appartenenti al genere sovrarappresentato, a partire dall’ultima candidata/dall’ultimo candidato di detto genere.”

(8) Le elettrici/gli elettori altoatesini residenti all’estero che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione. Le elettrici/gli elettori impedite/i a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Ai fini dell’esercizio del voto nel proprio comune, le elettrici/gli elettori di cui al primo periodo e, ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza, le elettrici/gli elettori di cui al secondo periodo, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest’ultima.

(9) Il comune, a stretto giro di posta dall’avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all’indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 8, terzo periodo, e all’indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

  1. il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell’elettrice/elettore e l’iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali, sentita l’organizzazione più rappresentativa dei comuni;
  2. la scheda o le schede di voto;
  3. un’apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
  4. un’apposita busta grande recante l’indirizzo dell’Ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali, da utilizzarsi per l’invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
  5. un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza, il testo della vigente legge e le liste delle candidate/dei candidati.

(10) Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta, il comune provvede a formare l’elenco delle elettrici/degli elettori che ai sensi del comma 8 votano per corrispondenza, e trasmette lo stesso all’Ufficio elettorale centrale, per la formazione dell’apposita lista di cittadine/cittadini che votano mediante mezzo postale. Il comune procede, inoltre, a depennare i nominativi delle elettrici/degli elettori di cui sopra dalle liste delle/dei votanti della sezione, compilate ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

(11) Espresso il proprio voto sulla scheda, l’elettrice/l’elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell’apposita busta grande, in cui include altresì una copia del tagliando elettorale di cui al comma 9, comprovante l’esercizio del diritto di voto. Di seguito l’elettrice/l’elettore invia la busta grande a mezzo raccomandata a carico del destinatario all’Ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda. La Ripartizione provinciale Servizi centrali verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 10, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un’apposita urna sigillata, all’interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 12. Le schede e le buste piccole che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

(12) La Ripartizione provinciale Servizi centrali consegna senza indugio l’urna e la lista di cui al comma 10 all’ufficio elettorale di sezione appositamente nominato dalla sindaca/dal sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio delle schede di cui al presente articolo, nella composizione di cui all’articolo 1, commi da 17 a 25, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, e precisamente uno per ogni 5.000 schede o frazione di questa unità. L’ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore 20 della giornata delle elezioni e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 27, 28 e 29, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4. Alle operazioni del seggio sono presenti le/i rappresentanti di lista designati ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche. Le buste postali pervenute all’ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 11, sono distrutte a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali, che in merito redige apposito verbale.

(13) Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura provinciale, la Ripartizione provinciale Servizi centrali invia alle elettrici/agli elettori residenti all’estero una succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi elettorali, sulle modalità di espressione del voto per corrispondenza e sui termini per esercitare l’opzione per votare nel comune di iscrizione. Non si applica ai comuni della provincia la disposizione di cui all’articolo 27, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante “Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.

(14) Alle elettrici/Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione non è corrisposto:

  1. il sussidio assistenziale di cui all’articolo 76, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali;
  2. il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241.

(15) La Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare in economia le somme eventualmente presenti nel bilancio della Provincia sui relativi capitoli di spesa, ad eccezione di quelle ancora dovute alle cittadine/ai cittadini, ovvero a titolo di rimborso ai comuni, per le richieste avanzate in occasione di precedenti votazioni.

(16) L’articolo 21 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è abrogato.

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