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In vigore al: 21/11/2014

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”)

(1) L’articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Compartecipanti e loro quote)

1. Se le quote di compartecipazione alle vicinie, interessenze o alle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultano dal libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi competente per territorio, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenta una conciliazione sull’entità delle quote di compartecipazione. La conciliazione è sottoposta all’approvazione dell’assessore provinciale competente in materia. Il relativo decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

2. In caso di mancato accordo fra i compartecipanti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi, sentiti – se del caso – un rappresentante della commissione locale per i masi chiusi di cui al comma 1 e i singoli compartecipanti, nonché esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di compartecipazione. Il relativo provvedimento costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

3. La normativa contenuta nei commi 1 e 2 trova applicazione anche in sede di determinazione degli stessi compartecipanti.

4. Qualora i compartecipanti alla comunione non siano ancora stati determinati e la comunione stessa non vi provveda, i beni vengono amministrati dalla Giunta comunale.”

(2) L’articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Esame ed approvazione)

1. L’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni nelle singole comunioni di cui all’articolo 1, nonché l’utilizzo delle terre e l’amministrazione di queste comunioni sono regolati da un apposito statuto approvato dalla maggioranza assoluta dei compartecipanti, calcolata secondo le quote da ciascuno possedute.

2. Entro 15 giorni dalla sua approvazione, lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all’ufficio competente presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni.

3. Alla stessa procedura di cui al comma 2 è soggetto lo statuto delle comunioni che vengono costituite allo scopo di utilizzare terreni soggetti ad uso civico ai sensi dell’articolo 1. L’assessore provinciale competente in materia, prima di decidere in merito, chiede un parere alla Giunta comunale o all’amministrazione separata dei beni di uso civico, a seconda delle relative competenze. Detto parere si considera positivo se la Giunta comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico non lo inoltra all’assessore provinciale competente in materia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

4. La procedura prevista dai commi 2 e 3 trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione.”

(3) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, sotto il titolo “Amministrazione delle comunioni” è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Organi della comunione)

1. Sono organi della comunione:

  1. l’assemblea dei compartecipanti;
  2. il consiglio d’amministrazione;
  3. il presidente della comunione;
  4. uno o più revisori dei conti;
  5. un collegio arbitrale, ove previsto dallo statuto.”

(4) L’articolo 12 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Assemblea dei compartecipanti)

1. L’assemblea dei compartecipanti elegge ogni cinque anni il presidente, i membri del consiglio d’amministrazione, i revisori dei conti e, ove previsto dallo statuto, il collegio arbitrale; approva annualmente un bilancio preventivo, le sue modifiche ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall’organo amministrativo competente ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

2. L’elezione degli organi amministrativi di cui al comma 1 avviene in sessioni separate ed a maggioranza semplice; a ciascun compartecipante spetta un voto.

3. Salvo nei casi in cui la presente legge o lo statuto prevedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni dell’assemblea sono valide se sono presenti metà più uno dei compartecipanti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera secondo lo statuto.

4. Se i compartecipanti alla comunione non sono ancora stati determinati e la comunione stessa non provvede all’amministrazione dei propri beni, l’assessore provinciale competente in materia, su domanda degli interessati o anche d’ufficio, può nominare un commissario.

5. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell’assemblea innanzi alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla deliberazione. La Giunta provinciale può annullare la deliberazione dell’assemblea generale e rinviarla alla stessa per una nuova deliberazione. Se l’assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, decide in merito.”

(5) L’articolo 13 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

1. Il consiglio d’amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e svolge i compiti previsti dallo statuto.

2. Quando il numero dei compartecipanti alla comunione è pari o inferiore a 15, i compiti attribuiti al consiglio d’amministrazione vengono svolti dal presidente della relativa comunione.”

(6) L’articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 14 (Presidente)

1. Il presidente della comunione è il legale rappresentante della stessa e la rappresenta in giudizio, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio di amministrazione ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge e dallo statuto.”

(7) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Revisori dei conti)

1. I revisori dei conti vigilano sulla gestione della comunione, assistono all’assemblea dei compartecipanti, presentano una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e svolgono tutti gli altri compiti attribuiti loro dalla legge e dallo statuto della comunione.

2. I revisori dei conti possono essere sia compartecipanti della comunione che persone esterne. Il numero dei revisori dei conti è determinato nello statuto.”

(8) L’articolo 15 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15 (Amministrazione commissariale)

1. In caso di emergenza ovvero di carenza, inadempienza o irregolarità da parte degli organi amministrativi della comunione nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta della comunione stessa, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento della comunione, proponendo, se necessario, alla Giunta provinciale la nomina di un commissario. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale attribuisce al commissario, secondo le necessità, il compito di emanare singoli provvedimenti o, in caso di scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare la comunione fino alla nuova nomina degli stessi, compiendo anche atti di straordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario, compreso il corrispettivo a lui dovuto, sono a carico della comunione.”

(9) Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16/bis (Rettifiche ed integrazioni dello stato tavolare)

1. L’assessore provinciale competente in materia può disporre la rettifica ed integrazione dello stato tavolare inerente alla proprietà e al godimento dei beni comuni. Il relativo decreto costituisce titolo per l’intavolazione.”

(10) Dopo l’articolo 16/bis della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16/ter (Mancato utilizzo della quota di compartecipazione)

1. Se per gli immobili, ai quali sono collegate quote di compartecipazione a comunioni ricostituite, non vi è alcun fabbisogno di legname per la sede aziendale e i fondi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale. Lo stesso vale per l’esercizio del pascolo e per il godimento di altri diritti reali.”

(11) L’articolo 17 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17 (Ricostituzione di comunioni)

1. Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e comunioni, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a comuni o frazioni di comune, ogni ex compartecipante o un suo avente diritto può chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il consiglio comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico, dopo avere ordinato la riunione in assemblea degli ex compartecipanti e tenuto conto di quanto ivi deliberato, decide sulla domanda. I provvedimenti del consiglio comunale o dell’amministrazione separata per i beni di uso civico sono sottoposti all’approvazione, anche nel merito, dell’assessore provinciale competente in materia, che emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima. Tale decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.”

(12) Il comma 1 dell’articolo 17/bis della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I boschi e i pascoli appartenenti a comunioni transfrontaliere devono essere utilizzati in conformità ad un apposito piano di gestione soggetto ad approvazione del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, concessa d'intesa con gli organi competenti dei territori limitrofi.”

(13) Negli articoli 16, 17/bis, 17/ter, 17/quater nonché nel titolo antistante l’articolo 17/bis della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, le parole: “associazione agraria” sono sostituite dalla parola: “comunione”.

(14) Il titolo “Disposizioni finali e transitorie” della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è così sostituito: “Disposizioni finali”.

(15) Gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“Art. 18 (Efficacia degli atti)

1. I decreti dell’assessore provinciale competente in materia previsti nella presente legge sono definitivi.

Art. 19 (Rinvio)

1. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge provinciale sui masi chiusi attinenti ai rapporti di comproprietà e agli altri diritti reali connessi con un maso chiuso.”

(16) Per gli organi delle comunioni eletti ai sensi della normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, la durata della carica è prorogata a cinque anni.

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