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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1130 del 05.04.2004
Revoca della delibera della Giunta provinciale 11 dicembre 2000, n. 4758 "Approvazione dei criteri di applicazine della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5: Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini" e successive modificazioni. Approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provincaile 7 aprile 1997, n. 5

Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini” e successive modificazioni
 

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

(1)di approvare i criteri di applicazione relativi alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 nella stesura vigente, relativi agli “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini” che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

(2)di applicare la presente deliberazione a tutte le domande giacenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 

Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

(1)Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell’articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 e successive modifiche, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.

(2)Possono beneficiare delle agevolazioni anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.

Articolo 2

Investimenti ammissibili

(1)Sono ammessi alle agevolazioni l’am-modernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l’ampliamento di rifugi alpini, l’acquisto di impiantistica tecnologica e di veicoli di autotrazione speciali per il trasporto di merci e persone, la costruzione nonché l’ammodernamento ed il risanamento di teleferiche.

(1bis)  Per veicoli di autotrazione speciali per il trasporto di persone e merci, di cui al comma 1, si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi.

(2)I veicoli di autotrazione speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”.

(3)I lavori agevolabili comprendono anche l’ammodernamento e l’arredamento dei locali per il personale o per il gestore, sempreché non si tratti di un’abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull’edilizia agevolata.

(4)Possono essere ammessi alle agevolazioni anche la costruzione, l’ammodernamento e l’arredamento di locali di fortuna situati all’interno o all’esterno dei rifugi secondo l’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.

(5)Sono inoltre ammesse le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, l’approvvigionamento elettrico ed idrico, lo smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori ambiente ed energia alternativa.

(6)Può essere agevolata anche la riattivazione, tramite trasformazione o ricostruzione, di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione della agevolazione va presentata la nuova licenza di esercizio.

(7)Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.

 

Articolo 3

Limitazioni e regolamentazione per casi particolari

(1)Investimenti non ammissibili sono:

a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;

b) l’acquisto di oggetti d’arte e di articoli decorativi;

c) l’acquisto di biancheria, stoviglie ed altri beni soggetti a facile usura.

 

(2)È agevolabile in maniera limitata l’ampliamento dei rifugi alpini nella misura prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

 

Articolo 4

Limiti di investimento

(1)I limiti minimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:

a)     5.000,00 euro per contributi una tantum;

b)     400.000,00 euro per mutui a tasso agevolato.

(2)I limiti massimi sono così fissati:

a) fino a    400.000,00 euro per contributi una tantum;

b) fino a 1.000.000,00 euro per mutui a tasso agevolato;

c) fino a 25.000,00 euro per contributi per l’acquisto di mezzi fuoristrada;

d) fino a 10.000,00 euro per contributi per l’acquisto di motoslitte.

 

Articolo 5

Tipo e misura delle agevolazioni

(1)Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di contributo non sono applicabili congiuntamente.

(2)L’ammontare delle agevolazioni viene determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.

(3)In caso di contributi una tantum l’agevolazione ammonta:

a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3acategoria;

b) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2acategoria;

c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1acategoria.

(4)Le percentuali di cui al comma 3 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali. Le medesime possono essere aumentate fino al 20 per cento per interventi obbligatori per disposizione di legge, nei settori dell’ambiente e della sicurezza, nonché per il risanamento di teleferiche esistenti secondo l’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell’esercizio in proporzione all’investimento.

(5)La modesta redditività è certificata da titolare dell’azienda, tenendo conto dei seguenti indicatori: affitto, numero dei collaboratori dell’azienda e volume d’affari riferito agli ultimi due anni.

(6)Limitatamente al fondo di rotazione il beneficio viene espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell’Unione Europea (UE). La misura dell’agevolazione non può superare il valore di un analogo contributo una tantum. Per il resto si applicano i vigenti criteri di funzionamento del fondo di rotazione adottati dalla Giunta provinciale.

(7)L’acquisto di mezzi speciali per il trasporto di merci e persone da parte dei gestori di rifugi alpini può essere agevolato nel caso in cui non vi sono altre alternative economicamente giustificabili. Tale tipo di agevolazione può essere concessa anche agli affittuari di rifugi alpini pubblici gestiti dalle organizzazioni alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di investimento ai sensi dell’articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22. Può essere richiesto un contributo per l’acquisto di mezzi speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.

(8)Previo consenso del locatore, possono essere concessi al gestore anche aiuti finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti ed improrogabili fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.

 

Articolo 6

Classificazione

(1)Nella classificazione dei rifugi alpini si tiene conto della distanza a piedi, del bacino di utenza, della dotazione o delle attrezzature, dell’orario di apertura e della presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l’anno.

(2)L’attuale classificazione dei rifugi alpini risulta dalla tabella A.

(3)La classificazione viene revisionata periodicamente e almeno ogni cinque anni.

 

Articolo 7

Domande ammissibili e presentazione delle stesse

(1)È ammissibile soltanto una domanda all’anno per ogni azienda.

(2)La domanda, redatta su carta legale o su apposita modulistica, predisposta dall’ufficio munita di marca da bollo, va presentata alla Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori o dalla effettuazione degli acquisti. Non sono ammesse al finanziamento le spese sostenute oltre tale termine.

(3)Per lavori soggetti a concessione edilizia, la domanda è corredata da:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;

c) preventivo dettagliato di spesa;

d) estratto tavolare;

e) concessione o autorizzazione edilizia;

f) dichiarazione del comune attestante la data di inizio dei lavori (non oltre 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda).

(4)Per iniziative non soggette ad autorizzazione, la domanda è corredata da:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo dettagliato;

c) illustrazione grafica dei locali interessati.

(5)Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, vanno corredate anche del parere positivo di un istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.

(6)Nella domanda il richiedente deve impegnarsi di non mutare la destinazione dell’azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o degli acquisti, pena la revoca del contributo. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all’intera durata del mutuo. Il richiedente deve inoltre impegnarsi di non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto.

(7)I richiedenti che non sono proprietari dell’immobile, devono dimostrare la disponibilità del bene per l’intera durata della destinazione, o allegare una dichiarazione d’impegno del proprietario ai sensi del comma 6.

 

Articolo 8

Istruttoria e concessione dei contributi

(1)Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all’ufficio.

(2)L’ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.

(3)La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, l’ammontare del contributo stesso, nonché il termine, entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposti dalla Giunta provinciale.

(4)Le domande non accolte nell’anno, nel quale sono state presentate, possono essere ammesse negli esercizi finanziari successivi.

 

Articolo 9

Liquidazione dei contributi

(1)Alla liquidazione dei contributi provvede l’ufficio responsabile del procedimento secondo le procedure di cui all’art. 11, e dietro presentazione delle fatture o contratti di acquisto o di leasing registrati, nonché di una dichiarazione del richiedente l’agevolazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla regolare effettuazione dell’investimento.

(2)La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere certificata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato.

(3)Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stato commisurato il contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all’effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, le agevolazioni possono essere comunque liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.

(4)All’atto della liquidazione dei contributi va verificato che i beni d’investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.

 

Articolo 10

Revoca delle agevolazioni

(1)L’ufficio responsabile del procedimento procede alla revoca delle agevolazioni nei casi e secondo le procedure disciplinate dall’articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

Articolo 11

Controlli

(1) Al fine di verificare la regolare esecuzione delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.

(2) All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.

(3) Nell’ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione e la regolare contabilizzazione delle prestazioni prese in considerazione.

(4) I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

(5) I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

 

Articolo 12

Disapplicazione

(1) Con effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cessano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 11 dicembre 2000, n. 4758.

 

ANHANG

 

ALLEGATO

A)  CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ALPINI PRIVATI

A)     EINSTUFUNG DER PRIVATEN SCHUTZHÜTTEN

No.progr.

Fortl. Nr.

Denominazione del rifugio

Bezeichnung der Schutzhütte

Comune

Gemeinde

Categoria

Kategorie

1

Rifugio Malga Bocker
Bockerhütte
Tirolo
Tirol

II

2

Rifugio Malga Brogles
Brogleshütte
Funes
Villnöss

II

3

Rifugio Pian di Cengia
Büllelejochhütte
Sesto
Sexten

I

4

Rifugio Crep de Mont
Crep-de-Mont-Hütte
Corvara
Corvara

III

5

Rifugio Vallandro
Dürrensteinhütte
Braies
Prags

III

6

Rifugio Genziana
Enzianhütte
Brennero
Brenner

II

7

Rifugio Fanes
Fanes-Hütte
Marebbe
Enneberg

III

8

Rifugio Fodara Vedla
Fodara-Vedla-Hütte
Marebbe
Enneberg

III

9

Rifugio Gardenaccia
Gardenazzahütte
Badia
Abtei

II

10

Rifugio S. Croce
Heilig-Kreuz-Hospiz
Badia
Abtei

III

11

Rifugio Malga Hinteregg
Hintereggalm-Hütte
Scena
Schenna

III

12

Rifugio Coston
Hintergrathütte
Stelvio
Stilfs

II

13

Rifugio Hochalm
Hochalmhütte
Moso in Passiria
Moos/Passeier

II

14

Rifugio Casa del Valico
Hochgang-Haus
Parcines
Partschins

II

15

Rifugio Juac
Juachütte
Selva di Val Gardena
Wolkenstein in Gröden

III

16

Rifugio Valcanova
Kesselberghütte
Sarentino
Sarntal

III

17

Rifugio Ré Alberto I
Gartlhütte
Tires
Tiers

II

18

Rifugio Prato Croce
Kreuzwiesenhütte
Luson
Lüsen

II

19

Rifugio La Varella
La-Varella-Hütte
Marebbe
Enneberg

III

20

Rifugio Santa Croce
Latzfonser-Kreuz-Hütte
Chiusa
Klausen

II

21

Rifugio Malga Lifi
Lifi-Alm
Martello
Martell

III

22

Rifugio Mahlknecht
Mahlknecht-Hütte
Castelrotto
Kastelruth

III

23

Rifugio Nassereto
Nassereit-Hütte
Parcines
Partschins

III

24

Rifugio Rojen
Rojen-Hütte
Curon
Graun

II

25

Rifugio Passo Santner
Santnerpaß-Hütte
Tires
Tiers

II

26

Rifugio Malga Schatzer
Schatzerhütte
Bressanone
Brixen

II

27

Rifugio Bellavista
Schöne-Aussicht-Hütte
Senales
Schnals

II

28

Rifugio Scotoni
Scotonihütte
Badia
Abtei

III

29

Rifugio Sennes
Senneshütte
Marebbe
Enneberg

II

30

Rifugio Munt da Sennes
Sennesalm-Hütte
Marebbe
Enneberg

III

31

Rifugio Similaun
Similaunhütte
Senales
Schnals

I

32

Rifugio Malga Simile Mahd
Simile-Mahd-Alm
Campo di Trens
Freienfeld

II

33

Rifugio Tabaretta
Tabarettahütte
Stelvio
Stilfs

II

34

Rifugio Alpe di Tires
Tierser-Alpl-Hütte
Tires
Tiers

II

35

Rifugio Monte Cavone
Tschafonhütte
Tires
Tiers

II

36

Rifugio Val dal Lè
Turnaretschhütte
Luson
Lüsen

II

37

Rifugio Wieser
Wieserhütte
Rio di Pusteria
Mühlbach

III



B) CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ALPINI DI CUI SONO CONCESSIONARI O PROPRIETARI L  AVS O IL CAI

B) KLASSIFIZIERUNG DER SCHUTZHÜTTEN AVS ODER CAI

No.progr.

Fortl. Nr.

Denominazione del rifugio

Bezeichnung der Schutzhütte

Comune

Gemeinde

Categoria

Kategorie

Concessionari o proprietari

Konzessionsinhaber oder Eigentümer

38

Rifugio Bressanone
Brixner Hütte
Rio di Pusteria
Mühlbach

II

AVS

39

Rifugio Gran Pilastro
Hochfeilerhütte
Val di Vizze
Pfitsch

I

AVS

40

Rifugio Martello
Marteller Hütte
Martello
Martell

I

AVS

41

Rifugio Merano
Meraner Hütte
Avelengo
Hafling

II

AVS

42

Rifugio Oberettes
Oberetteshütte
Malles Venosta
Mals

I

AVS

43

Rifugio Bullaccia
Puflatschhütte
Castelrotto
Kastelruth

III

AVS

44

Rifugio Lago Rodella
Radlseehütte
Velturno
Feldthurns

II

AVS

45

Rifugio Vedrette di Ries
Rieserfernerhütte
Campo Tures
Sand in Taufers

I

AVS

46

Rifugio Malgetta Sciliar
Schlernbödele
Castelrotto
Kastelruth

II

AVS

47

Rifugio Sesvenna
Sesvennahütte
Malles Venosta
Mals

II

AVS

48

Rif. Vipiteno al Picco della Croce
Sterzingerhütte
Val di Vizze
Pfitsch

I

AVS

49

Rifugio Lago della Pausa
Tiefrastenhütte
Terento
Terenten

II

AVS

50

Rifugio Antonio Locatelli
Drei-Zinnen-Hütte
Sesto
Sexten

II

CAI-PADOVA

51

Rifugio Bergamo
Grasleitenhütte
Tires
Tieres

II

CAI-BERGAMO

52

Rifugio Bolzano al Monte Pez
Schlernhaus
Fiè
Völs am Schlern

I

CAI-ALTO ADIGE

53

Rifugio Calciati al Tribulaun
Tribulaunhütte
Brennero
Brenner

I

CAI-ALTO ADIGE

54

Rifugio Chiusa
Klausner Hütte
Chiusa
Klausen

II

CAI-ALTO ADIGE

55

Rifugio Cima Fiammante
Lodnerhütte
Parcines
Partschins

I

CAI-ALTO ADIGE

56

Rifugio Cima Libera
Müllerhütte
Racines
Ratschings

I

CAI-ALTO ADIGE

57

Rifugio Città di Milano
Schaubachhütte
Stelvio
Stilfs

III

CAI-MILANO

58

Rifugio Corno Renon
Oberhornhaus
Barbiano
Barbian

III

CAI-ALTO ADIGE

59

Rifugio Cremona alla Stua
Magdeburgerhütte
Brennero
Brenner

I

CAI-ALTO ADIGE

60

Rifugio Emilio Comici
Zsigmondy-Comici-Hütte
Sesto
Sexten

II

CAI-PADOVA

61

Rifugio Firenze
Regensburger Hütte
S.ta Cristina Val Gardena
St.Christina in Gröden

II

CAI-FIRENZE

62

Rifugio Forcella di Vallaga
Flaggerschartenhütte
Varna
Vahrn

I

CAI-ALTO ADIGE

63

Rif. Franco Cavazza al Pisciadù
Pisciadùseehütte
Corvara
Corvara

I

CAI-BOLOGNA

64

Rifugio Franz Kostner
Franz-Kostner-Hütte
Corvara
corvara

II

CAI-ALTO ADIGE

65

Rifugio Genova
Schlüterhütte
Funes
Villnöß

II

CAI-ALTO ADIGE

66

Rifugio Gino Biasi al Bicchiere
Becherhaus
Racines
Ratschings

I

CAI-VERONA

67

Rifugio Giogo Lungo
Lenkjöchl-Hütte
Predoi
Prettau

I

CAI-ALTO ADIGE

68

Rifugio Giovanni Porro
NevesJochhütte/ChemnitzerHütte
Selva dei Molini
Mühlwald

II

CAI-MILANO

69

Rifugio Monteneve
Schneeberghütte
Moso in Passiria
Moos in Passeier

II

CAI-ALTO ADIGE

70

Rifugio Nino Corsi
Zufallhütte
Martello
Martell

III

CAI-MILANO

71

Rifugio Payer
Payerhütte
Stelvio
Stilfs

I

CAI-MILANO

72

Rifugio Petrarca all´Altissima
Stettiner Hütte
Moso in Passiria
Moos in Passeier

I

CAI-ALTO ADIGE

73

Rifugio Picco Ivigna
Ifingerhütte
Scena
Schenna

III

CAI-ALTO ADIGE

74

Rifugio Pio XI
Weisskugelhütte
Curon Venosta
Graun im Vinschgau

I

CAI-DESIO

75

Rifugio Plan
Zwickauerhütte
Moso in Passiria
Moos in Passeier

I

CAI-ALTO ADIGE

76

Rifugio Plose
Plosehütte
Bressanone
Brixen

III

CAI-ALTO ADIGE

77

Rifugio Passo Ponte di Ghiaccio
Edelrauthütte
Selva dei Molini
Mühlwald

I

CAI-ALTO ADIGE

78

Rifugio Puez
Puezhütte
Corvara
Corvara

I

CAI-ALTO ADIGE

79

Rifugio Rasciesa
Raschötzhütte
Ortisei
St.Ulrich

III

CAI-ALTO ADIGE

80

Rifugio Oltreadige al Roèn
Überetscher Hütte/Roenhütte
Termeno
Tramin

II

CAI-ALTO ADIGE

81

Rifugio Roma
Kasseler Hütte/Hochgallhütte
Campo Tures
Sand in Taufers

II

CAI-ROMA

82

Rifugio Serristori
Düsseldorfer Hütte
Stelvio
Stilfs

I

CAI-MILANO

83

Rif. Brigata Tridentina
Birnlückenhütte
Predoi
Prettau

I

CAI-ALTO ADIGE

84

Rifugio Umberto Canziani
Höchster Hütte
Ultimo
Ulten

II

CAI-MILANO

85

Rifugio Vedretta Pendente
Teplizer Hütte
Racines
Ratschings

I

CAI-ALTO ADIGE

86

Rifugio Vedretta Piana
Grohmannhütte
Racines
Ratschings

II

CAI-ALTO ADIGE

87

Rifugio Venna alla Gerla
Landshuter Hütte
Val di Vizze
Pfitsch

I

CAI-ALTO ADIGE

88

Rifugio Vicenza
Langkofelhütte
S.ta Cristina Val Gardena
St.Christina in Gröden

II

CAI-VICENZA

89

Rifugio Vittorio Veneto
Schwarzensteinhütte
Valle Aurina
Ahrntal

I

CAI-ALTO ADIGE


 
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ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
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