(1)La denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano, sono indicate negli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
(1/bis) Le aree funzionali di cui all’articolo dell’articolo 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni sono di norma costituite, anche per esigenze di carattere temporaneo, con decreto del Presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni; nel decreto sono specificate le competenze delle aree e, nel rispetto delle apposite direttive, il trattamento economico spettante al responsabile dell’area funzionale stessa. 2)
(2)Il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1995, n. 35, modificato dal decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1996, n. 16, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.