(1) Il diretto superiore che ha notizia di una infrazione disciplinare di gravità tale da comportare una sanzione più grave della censura, deve compiere immediatamente gli accertamenti del caso ed informare il direttore della Ripartizione Personale nonché il proprio superiore. La relativa documentazione è da trasmettere al direttore della Ripartizione Personale, il quale può disporre ulteriori accertamenti.
(2) Entro i 40 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1 il direttore della Ripartizione Personale provvede alla contestazione scritta dell'addebito al dipendente interessato o alla comunicazione allo stesso che sono in corso degli accertamenti per infrazioni disciplinari, pena la decadenza.
(3) Il dipendente può presentare entro i successivi 20 giorni dalla contestazione dell'addebito le sue controdeduzioni. Allo stesso o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
(4) Contestualmente alla contestazione il dipendente viene convocato dal direttore della Ripartizione Personale per essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di una persona di fiducia.
(5) Concluso il contraddittorio innanzi al direttore della Ripartizione Personale, lo stesso irroga la sanzione disciplinare ovvero provvede all'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato ed al diretto superiore dello stesso. In caso di mancata comparizione dell'interessato per giustificati motivi, si provvede a nuova convocazione. In tal caso il periodo di un anno di cui al comma 6 è aumentato del corrispondente periodo con decreto del direttore della Ripartizione Personale.
(6) Il procedimento disciplinare deve concludersi, pena l'estinzione, entro un anno dalla data in cui risulta informata la Ripartizione Personale ai sensi del comma 1, salvo che sia sospeso ai sensi dell'articolo 14. Il procedimento può essere inoltre sospeso, con indicazione del relativo termine per consentire all'interessato in particolare condizioni psicofisiche di sottoporsi ad un progetto terapeutico. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso, il termine di un anno decorre dalla data di riattivazione dello stesso procedimento.
(7) Contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare l'interessato può proporre ricorso ai sensi della vigente normativa statale nel termine di 20 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dello stesso, pena la decadenza, alla Commissione di conciliazione di cui al articolo 19 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, che decide entro i successivi 90 giorni. Fino all'esecuzione della decisione da parte dell'amministrazione la sanzione resta sospesa.
(8) In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:
- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell' evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causati all' Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del personale, ai precedenti disciplinari nell' ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso dell' infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro;
- g) gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dell' infrazione.
(9) Sulla base dei criteri di cui al comma 8 può essere irrogata anche la sanzione disciplinare più grave o meno grave tra quelle previste al capo II.