(1) Le funzioni della commissione per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce un'apposita sottocommissione. 2)
(2) Le funzioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 5 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce un'apposita sottocommissione.
(3) Le funzioni delle commissioni locali per la manodopera agricola, di cui all'articolo 7 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono attribuite alle commissioni locali per l'impiego.
(4) Le funzioni della commissione provinciale per il controllo del lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono attribuite al direttore dell'Ispettorato del lavoro, il quale decide, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(5) Le funzioni della commissione provinciale per il personale domestico di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono attribuite al direttore dell'Ufficio del lavoro.
(6) Le funzioni della Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardanti la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste di disoccupazione, sono attribuite al Direttore dell'Ufficio del lavoro. 3)
(6/bis) Le funzioni della Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardanti l'approvazione delle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego, sono attribuite al Direttore dell'Ufficio del lavoro. 4)
(7) Per il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dal personale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, la presidenza del collegio di conciliazione di cui all'articolo 69/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è affidata ad un esperto in materia di diritto del lavoro non appartenente all'amministrazione provinciale e iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Analogamente si procede per i tentativi di conciliazione promossi da dipendenti dell'amministrazione dello Stato. 5)
(8) Per l'incarico si procede ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25. 5)
(9) Ai componenti del collegio di cui al comma 7 non competono i compensi di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 6)