(1) Per la durata del presente accordo vengono determinati, nell'ambito dell'istituto "produttività per obiettivi", i seguenti progetti obiettivo:
- emergenze sanitarie (soccorso in elicottero)
- emergenza infermieristica.
(2) I direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali determinano progetti obiettivo su indicazione dell'amministrazione provinciale, ed inoltre progetti obiettivo diretti all'attivazione ed al potenziamento dei servizi previsti dal piano sanitario, nonché al conseguimento degli obiettivi dell'azienda stessa.
(3) Agli obiettivi di cui al comma 2 può essere assegnato il personale medico con anzianità minima di 5 anni con quota massima del 10%.
(4) Per il personale assegnato ai progetti obiettivo emergenze sanitarie non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 3.
(5) I progetti obiettivo da realizzare vengono deliberati dai direttori generali delle aziende speciali unità sanitaria locale, sentite le organizzazioni sindacali e vengono comunicati all'Assessorato competente.
(6) Le suddette delibere devono obbligatoriamente contenere i seguenti punti:
- - descrizione dei progetti obiettivo;
- - descrizione della situazione iniziale;
- - obiettivi concreti da raggiungere entro un determinato periodo;
- - indicazione del numero dei dipendenti, suddivisi per profili professionali, da assegnare ai singoli progetti;
- - indicazione dei criteri per la rilevazione e misurazione dei risultati;
- - finanziamento del progetto.
(7) L'istituto della produttività per obiettivi viene finanziato secondo quanto disposto dagli articoli 58, commi 12 e 13, e 124, commi 11 e 12 del D.P.R. 384/90.
(8) I commi sopracitati vengono interpretati nel senso che se i fondi sub II determinati con i criteri del D.P.R. 384/90 dovessero risultare inferiori ai fondi determinati a livello di unità sanitaria locale nell'anno 1990, si continua a prendere a riferimento il fondo definito alla data 31 dicembre 1989. Tale ammontare viene accertato con delibera delle aziende speciali unità sanitarie locali.
(9) A tutto il personale medico vengono assegnate le quote del fondo sub II, come sopra determinato, in proporzione al numero dei medici, esclusi gli aspiranti medico di base, rispetto al numero complessivo del personale dipendente in servizio alla data 1° gennaio 1996.
(10) Eventuali quote non usufruite dal personale medico vengono assegnate al personale non medico e viceversa.
(11) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, determinano i servizi e i dipendenti da ammettere all'istituto produttività per obiettivi. Le ammissioni vanno revisionate almeno una volta all'anno.
(12) La partecipazione a progetti obiettivo non è collegata all'effettuazione di ore di plus-orario.
(13) Il direttore generale,sentite le organizzazioni sindacali, con proprio delibera accerta il raggiungimento degli obiettivi.
(14) Le aziende speciali unità sanitarie locali trasmettono all'amministrazione provinciale le relazioni dei capi servizio attestanti il raggiungimento dei progetti obiettivo.
(15) Per quanto riguarda il pagamento di acconti dal fondo sub II, si applica l'articolo 127, comma 10 del D.P.R. 384/90. La quota percentuale per il personale medico viene calcolata sulla base della retribuzione tabellare e cioè:
- - stipendio mensile lordo;
- - indennità ai sensi degli articoli 44 (indennità di direzione) e 45 (indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario professionale e tecnico) del D.P.R. 384/90;
- - indennità specialistica medica e veterinaria;
- - indennità tempo pieno medica e veterinaria;
- - indennità fisse e ricorrenti previste dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 384/90.