Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Beschluss der Landesregierung
Gutachten
Verwaltungsgericht Bozen
Rundschreiben
Pariser Vertrag
Verfassung der Republik Italien
Durchführungsbestimmungen
Autonomiestatut und Durchführungsbestimmungen
Gesetz oder Verfassungsgesetz
Dekret des Landeshauptmanns
Landesgesetz
Kollektivvertrag
Verfassungsgerichtshof
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 14/03/2013
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Urteile Verfassungsgerichtshof
1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa militare
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 luglio) 22 luglio 1985, n. 216; Pres. Roehrssen - Rel. Saja
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 16 marzo 1985 (reg. ric. n. 16 del 1985) la Provincia di Bolzano chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. 6 febbraio 1985 n. 16, avente ad oggetto un programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, in toto e specialmente negli artt. da 1 a 5, per violazione degli artt. 3, 8 n. 5 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, attribuenti alla Provincia stessa la potestà legislativa primaria in materia urbanistica nonché le relative potestà amministrative.
La Provincia lamenta anzitutto che l'art. 3 della legge impugnata equipara le dette sedi, ai fini dell'art. 81, comma 2, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alle opere destinate alla difesa militare, con la conseguente sua esclusione dall'accertamento di conformità delle medesime alla disciplina urbanistica.
In particolare la citata disposizione lederebbe le potestà ad essa attribuite anche dal d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, contenente le norme di attuazione del citato Statuto, e in particolare dal suo art. 21, che prevede la collaborazione tra Stato e provincia in materia di pianificazione urbanistica. La detta equiparazione sarebbe poi illegittima, posta che ai Carabinieri sarebbero affidate solo funzioni di polizia e non anche di difesa militare.
Quand'anche, infine, si ritenesse la natura militare delle funzioni dei Carabinieri, rimarrebbe pur sempre incostituzionale – secondo la ricorrente – l'esclusione, voluta dalla legge impugnata, di ogni forma di collaborazione in materia tra organi statali e organi provinciali, esclusione giustificabile, ed effettivamente disposta dal cit. art. 81, per le regioni a statuto ordinario, le quali hanno in materia urbanistica una potestà legislativa soltanto secondaria.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, osserva anzitutto che l'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, riservando allo Stato i lavori pubblici concernenti i servizi statali e l'edilizia demaniale e patrimoniale, pone rilevanti limiti alle potestà provinciali in materia urbanistica; la resistente nota inoltre che nelle opere destinate alla difesa militare rientrano tutte quelle che comunque interessino la difesa del paese, da forze sia esterne sia interne, e che l'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977, è bensì dettato per le regioni a statuto ordinario ma ha rilevanza ermeneutica anche per i rapporti tra Stato e regioni differenziate.
3. In una memoria presentata in prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano illustra ulteriormente la tesi già sostenuta nel ricorso, sostenendo in particolare che ai Carabinieri il r.d. n. 1169 del 1934 attribuisce solo funzioni di polizia e insistendo nel dedurre che l'equiparazione degli edifici in questione alle opere di difesa nazionale è illegittima. Il legislatore statale peraltro potrebbe bensì attribuire una qualifica giuridica a certi beni onde assoggettarli ad un determinato regime, ma sempre facendo salve le potestà degli enti locali, costituzionalmente garantite.
4. Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una memoria, osservando che la potestà primaria della Provincia di Bolzano nella materia urbanistica é limitata sia dal citato art. 19 d.P.R. n. 381 del 1974, sia dal successivo art. 24, che riserva, sempre allo Stato, la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti, la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla presentazione in loco di un determinato servizio.
Considerato in diritto:
1. Con il proposto ricorso la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato in via principale la legge statale 6 febbraio 1985 n. 16, relativa alla costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri. La ricorrente, premesso che l'art. 3 della legge impugnata equipara le dette sedi - ai fini indicati nell'art. 81, secondo comma, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - alle opere destinate alla difesa militare, lamenta di non poter partecipare all'accertamento di conformità delle medesime alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici, accertamento riservato soltanto al Ministero dei lavori pubblici appunto dall'art. 81 citato.
Questa esclusione viola, a suo avviso, le potestà previste per la materia urbanistica dagli artt. 3, 8 n. 5 e 16, D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Precisamente deduce la Provincia che, se pure le sedi suddette potessero considerarsi opere di difesa militare, l'assenza di ogni suo intervento sarebbe in contrasto con l'art. 21 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, che contiene le norme di attuazione del citato statuto e prevede la collaborazione tra Stato e Provincia, in materia di pianificazione urbanistica, da considerare estesa - a suo dire - anche alle opere di difesa nazionale. In via subordinata la ricorrente osserva che la ricordata equiparazione sarebbe arbitraria e quindi illegittima, sul rilievo che ai Carabinieri sono affidate soltanto funzioni di polizia, sicché le loro sedi non possono razionalmente essere considerate opere di difesa militare.
Comunque - si legge ancora nel ricorso - l'esclusione, voluta dalla legge impugnata attraverso il richiamo al citato D.P.R. n. 616 del 1977, di ogni forma di collaborazione tra Stato ed ente locale quanto alle opere di difesa militare, può valere soltanto per le regioni a statuto ordinario, e quindi non anche per la Provincia ricorrente, la quale ha competenza primaria e perciò dovrebbe mantenere pur sempre il potere di verifica della conformità delle opere suddette alla disciplina urbanistica.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, essendo privo di fondamento il triplice ordine di argomentazioni formulato dalla ricorrente Provincia.
ispetto al primo, è evidente come non sia condivisibile l'interpretazione dell'art. 21 D.P.R. n. 381 del 1974 proposta nel ricorso. Detta norma, infatti, prescrive che nella pianificazione urbanistica bisogna tener conto delle esigenze della difesa nazionale, le quali, perciò, pongono in materia un condizionamento e un limite alla potestà provinciale, da esercitare sempre nel rispetto di quelle esigenze. Questo è il palese significato della norma, che non prevede affatto quella forma di collaborazione pretesa dalla ricorrente, ma limita invece il suo potere, per la tutela delle fondamentali necessità della difesa del Paese (le due espressioni « difesa militare» e «difesa nazionale» hanno qui lo stesso significato).
3. Del pari priva di giuridica consistenza è la seconda argomentazione, con cui la Provincia deduce l'illegittimità della più volte ricordata equiparazione, sul rilievo che essa sarebbe arbitraria e irrazionale, in quanto ai Carabinieri sarebbero attribuite funzioni di polizia e non anche di difesa nazionale.
Infatti, è ben vero che i Carabinieri espletano un servizio di pubblica sicurezza, ma essi, sin dall'istituzione, avvenuta con Regie Patenti del Re di Sardegna in data 13 luglio 1814, costituiscono un corpo militare, anzi la prima arma dell'esercito e «in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari» (si veda l'art. 1 R.D. 14 luglio 1934 n. 1169). Appunto in relazione a tale fondamentale compito i Carabinieri hanno avuto un ruolo operativo nelle guerre di indipendenza, dando spesso un apporto decisivo all'esito vittorioso delle operazioni belliche e meritando numerose ricompense.
Analogo ruolo essi hanno avuto nella guerra di Libia e nel primo conflitto mondiale, nel quale l'Arma si segnalò altamente per spirito di sacrificio, sì da meritare una medaglia di oro. E la stessa massima ricompensa le venne concessa per la guerra di liberazione alla quale partecipò attivamente con le forze partigiane (si veda la motivazione in G. U. n. 152 del 4 giugno 1984).
4. Trattandosi dunque di corpo militare, le sedi suddette costituiscono beni strumentali, non solo per il ricordato servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.) nonché per le altre complesse mansioni, anch'esse proprie dei Carabinieri come quelle di polizia militare, di raccolta di informazioni e notizie attinenti alla difesa sia all'interno che all'estero, e ancora per le attività, sia pure svolte congiuntamente ad altri organi statali, intese a neutralizzare azioni di spionaggio e di terrorismo: funzioni, queste, chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla stessa integrità della Nazione. Risulta da ciò evidente come le sedi di servizio in questione siano comprese, come ha pure ritenuto in alcune decisioni il Consiglio di Stato, nell'eccezione prevista dal più volte citato art. 81 secondo comma, D.P.R. n. 616 del 1977, relativa alle opere di difesa militare; la legge impugnata, invero, non ha fatto altro che riconoscere esplicitamente la natura propria dei detti immobili e pertanto la censura mossa non ha giuridica consistenza.
5. Né, infine, ha pregio il terzo ed ultimo argomento della ricorrente. L'art. 81 D.P.R. n. 616 del 1977 ha attribuito alle regioni, quanto alle opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, poteri che la precedente legislazione non prevedeva.
Indubbiamente esso è rivolto soltanto alle regioni a statuto ordinario, come, del resto tutte le disposizioni del D.P.R. citato, il quale ha regolato il passaggio dallo Stato alle regioni predette delle funzioni ad esse attribuite dalle norme costituzionali.
Ma, in mancanza di specifiche disposizioni negli statuti e nelle norme di attuazione, il detto provvedimento normativo ha rilevanza ermeneutica anche per disciplinare i rapporti tra Stato e regioni differenziate, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni qual volta esso prevede poteri più ampi per le regioni ordinarie, sull'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quelle con statuto speciale; a queste ultime pertanto vanno estese le sue disposizioni, sempreché siano compatibili (si veda nello stesso senso la sent. 25 luglio 1984 n. 223). Da ciò consegue che il precetto dell'art. 81 primo capoverso va applicato nella sua interezza, così come formulato, senza che sia consentito all'interprete di modificarne il contenuto. Pertanto l'intesa tra Stato e regione, ivi prevista ai fini dell'accertamento di conformità delle opere pubbliche statali alle prescrizioni urbanistiche, è richiesta anche per le regioni differenziate, alle quali si applica, anche e necessariamente, l'eccezione contenuta nella stessa disposizione con riguardo alle opere di difesa militare. La contraria tesi della Provincia, che, relativamente a queste ultime, pretende di avere pur sempre un potere di controllo, non può essere affatto condivisa in base a quanto già rilevato: essa peraltro è formulata in maniera generica ed assiomatica, senza alcuna indicazione della fonte normativa che la dovrebbe sorreggere. Né questa può essere certo individuata nella disposizione dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 381 del 1974, che pur prevede un'intesa tra Stato e provincia per le opere di spettanza del primo, ma limitatamente alla viabilità alle linee ferroviarie ed agli aerodromi: quindi in materie del tutto diverse da quella qui considerata.
Pertanto, sotto tutti i profili dedotti, la proposta questione risulta non fondata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 6 febbraio 1985 n. 16, statale, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 8, n. 5 e 16, del T.U. delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Verfassungsrechtliche Bestimmungen
Landesgesetzgebung
I Alpinistik
II Arbeit
III Bergbau
IV Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
V Berufsbildung
VI Bodenschutz, Wasserbauten
VII Energie
VIII Finanzen
IX Fremdenverkehr und Gastgewerbe
X Fürsorge und Wohlfahrt
XI Gaststätten
XII Gemeinnutzungsrechte
XIII Forstwirtschaft
XIV Gesundheitswesen und Hygiene
XV Gewässernutzung
XVI Handel
XVII Handwerk
XVIII Grundbuch und Kataster
XIX Jagd und Fischerei
XX Brandverhütung und Bevölkerungsschutz
XXI Kindergärten
XXII Kultur
XXIII Landesämter und Personal
XXIV Landschaftsschutz und Umweltschutz
XXV Landwirtschaft
XXVI Lehrlingswesen
XXVII Messen und Märkte
XXVIII Öffentliche Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen
XXIX Öffentliche Veranstaltungen
XXX Raum und Landschaft
A
B
C
D
E
a) LANDESGESETZ vom 21. November 1983, Nr. 45
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Rechnungswesen
XXXII Sport und Freizeitgestaltung
XXXIII Straßenwesen
XXXIV Transportwesen
XXXV Unterricht
XXXVI Vermögen
XXXVII Wirtschaft
XXXVIII Wohnbauförderung
XXXIX Gesetze mit verschiedenen Bestimmungen (Omnibus)
Beschlüsse der Landesregierung
Urteile Verfassungsgerichtshof
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 02.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
1984
1983
1982
Urteile Verwaltungsgericht
Chronologisches inhaltsverzeichnis