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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Autorizzazione di sperimentazioni didattiche
Attendere, processo in corso!
Sentenza (14 dicembre) 22 dicembre 1988, n. 1133; Pres. Saja - Red. Spagnoli
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 143 del 24 maggio 1988 avente ad oggetto « Nuovi programmi didattici per la scuola primaria. Attuazione sperimentale di nuovi moduli organizzativi per l'anno scolastico 1988/89 », lamentando la lesione delle proprie competenze di cui agli artt. 9 n. 2, 16 comma 1 e 19 st. spec. e relative norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89).
Osserva preliminarmente la ricorrente come la predetta circolare debba ritenersi applicabile anche nel suo territorio poiché non contiene alcuna clausola di salvaguardia delle competenze provinciali, dichiara anzi espressamente di disciplinare la sperimentazione « che interessa l'intero territorio nazionale », e si indirizza anche al sovrintendente scolastico di Bolzano e agli intendenti scolastici di Bolzano per la scuola di lingua tedesca e per la scuola delle comunità ladine.
Ciò premesso, la Provincia lamenta, nel merito, che l'adozione del provvedimento con il quale il Ministro, in esecuzione dell'art. 3 comma 3 d.P.R. n. 419 del 1974 ha attivato la sperimentazione nella scuola elementare per l'anno scolastico 1988/89 e ne ha determinato minuziosamente modalità e contenuti, sarebbe spettata, per il suo territorio, alla Provincia medesima.
A tenore delle ricordate disposizioni statutarie e delle richiamate norme di attuazione infatti, sarebbero state trasferite ad essa Provincia tutte le attribuzioni relative alla istruzione elementare e secondaria, esclusa solo la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale scolastico così come riconosciuto dalle sentt. nn. 279 del 1984 e 630 del 1988 di questa Corte e compresa, dunque, la disciplina della sperimentazione didattica e della ricerca educativa nelle scuole previste dal d.P.R. n. 419 del 1974.
In particolare, l'art. 27 d.P.R. n. 89 del 1983, contenente le norme di attuazione statutaria, avrebbe rimesso alla Provincia di adottare sia i provvedimenti annuali di autorizzazione della sperimentazione e di determinazione dei contenuti e delle modalità, sia i provvedimenti di riconoscimento delle scuole sperimentali e di fissazione dei criteri di corrispondenza ai fini del riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole (artt. 3 commi 3 e o, 4 d.P.R. n. 419 del 1974). In relazione a tale trasferimento di funzioni, e in attuazione del d.P.R. n. 89 del 1983, la Provincia ha adottato una legge di disciplina organica dell'istruzione elementare e secondaria, dettando una estesa e compiuta regolamentazione della sperimentazione didattica e della ricerca educativa (l. prov. n. 13 del 1987, art. 15) e dell'aggiornamento culturale e professionale dei docenti (art. 14).
Né, infine, ad avviso della ricorrente, potrebbe influire sulla appartenenza provinciale delle attribuzioni in contestazione la circostanza che la sperimentazione regolata dalla circolare ministeriale si colleghi alla introduzione di nuovi programmi per la scuola elementare, tanto più che la medesima Provincia sarebbe già intervenuta per realizzare l'aggiornamento degli insegnanti elementari in funzione proprio della introduzione dei nuovi programmi stabiliti con il d.P.R. n. 104 del 1985.
Conclude pertanto chiedendo che la Corte voglia dichiarare che spetta alla Provincia di Bolzano, nel proprio territorio, di dettare disposizioni sulla sperimentazione didattica nella scuola elementare anche in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di insegnamento; e per l'effetto annullare
in parte qua
l'impugnata circolare del Ministro della pubblica istruzione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ricordato come la circolare impugnata fosse mossa dalla necessità di avviare la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi didattici al fine di creare le condizioni di applicabilità dei nuovi programmi di insegnamento, fa presente la evidente esclusione della Provincia ricorrente dall'ambito di applicazione del provvedimento in questione, che le sarebbe stato inviato soltanto per opportuna conoscenza, come, secondo prassi, qualsiasi altra circolare emanata.
Ad ulteriore sostegno della tesi che l'atto impugnato non avrebbe inteso intaccare minimamente la competenza provinciale, l'Avvocatura, in primo luogo, osserva che la nuova organizzazione scolastica sarebbe strettamente collegata con l'entrata in vigore dei nuovi programmi di cui alla l. n. 104 del 1985, programmi che non troverebbero applicazione nella Provincia, avendo la medesima inviato un disegno di legge relativo a « programmi didattici per la scuola primaria della Provincia autonoma di Bolzano » ai fini del rilascio del parere di cui agli artt. 19 st. e 9 d.P.R. n. 89 del 1983; in secondo luogo, rileva che la ripetuta circolare è adottata in esecuzione dell'art. 3 d.P.R. n. 419 del 1974, che, in presenza dell'art. 27 d.P.R. n. 89 del 1983, non si dovrebbe applicare nella Provincia; nota infine, che la circolare medesima è indirizzata ai Provveditori agli studi, i quali sarebbero competenti ad autorizzare le sperimentazioni dei nuovi moduli, «qualora richieste ed in presenza dei necessari requisiti».
Conclude quindi chiedendo che il proposto regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile, in mancanza della configurabilità di qualsiasi conflitto di attribuzione, in relazione agli effetti della circolare impugnata.
Considerato in diritto:
1. Oggetto del conflitto è la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 143 del 24 maggio 1988, avente ad oggetto « Nuovi programmi didattici per la scuola primaria. Attuazione di nuovi moduli organizzativi per l'anno 1988/89 », emessa in connessione alla graduale entrata in vigore dei nuovi programmi, con l'indicazione di contenuti, modalità e procedure in ordine alla organizzazione, progettazione e attuazione dei moduli predetti.
La Provincia autonoma di Bolzano, ritenendo che la suddetta circolare si applichi nel proprio territorio, lamenta che essa lede la sua esclusiva competenza in materia di istruzione elementare e secondaria attribuita dagli artt. 9 n. 2, 16 comma 1 e 19 st. spec. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89): onde il ricorso per regolamento di competenza.
La Presidenza del Consiglio intervenuta con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ritiene, a sua volta, che il conflitto promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano si fondi sull'errato presupposto della applicabilità nel suo territorio della circolare in esame, sì che, difettando ogni configurabilità di un conflitto di attribuzione in relazione agli effetti del contestato provvedimento, il regolamento di competenza risulterebbe inammissibile.
2. L'eccezione preliminare così sollevata dall'Avvocatura dello Stato non può essere accolta. La circolare impugnata invero non contiene alcuna clausola di salvezza delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, né comunque esclude la sua applicazione nel territorio di quest'ultima: al contrario afferma espressamente che la sperimentazione da essa prevista e disciplinata « interessa la scuola di tutto il territorio nazionale ».
La circolare, inoltre, è stata inviata al sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano, all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e all'intendente scolastico per la scuola delle località ladine, nelle rispettive sedi di Bolzano: ne si può per il vero ritenere che tale invio sia stato effettuato solo « per conoscenza », in quanto se tale fosse stato l'intendimento ministeriale non sarebbe stato, diffìcile esplicitarlo almeno con l'apposizione della sigla d'uso.
Le indicazioni che così espressamente emergono dalla lettura della circolare circa l'ambito nazionale senza alcuna deroga in cui essa è chiamata ad operare non sono contrastate da elementi traibili dal suo contenuto che inducano ad una diversa e contraria interpretazione. Anzi, adottando il Ministero il provvedimento in materia di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 419 del 1974, sarebbe stato particolarmente necessario ribadire espressamente la esclusione della applicazione dello stesso provvedimento alla Provincia di Bolzano, alla quale l'art. 27 d.P.R. n. 89 del 1983 (contenente la norma di attuazione statutaria), attribuisce la competenza ad adottare le determinazioni in questione.
Né evidentemente spunti interpretativi di un qualche rilievo sugli intendimenti del Ministero di escludere la Provincia di Bolzano possono trarsi dal fatto che la stessa Provincia abbia recentemente inviato al Ministero un disegno di legge ai fini del rilascio del parere del CSPI relativo a « Programmi didattici per la scuola primaria della Provincia di Bolzano ».
La possibilità di giungere in via interpretativa a ritenere salve le attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Province autonome anche in assenza di un'apposita clausola più volte affermata da questa Corte (da ultimo sent. n. 213 del 1988), richiede che la volontà di rispetto delle competenze regionali e provinciali emerga con chiarezza, anche ai fini di evitare incertezze o ambiguità: il che non può certo dirsi essersi verificato nel caso specifico, in cui non appare affatto chiara una volontà del Ministero contraria a quanto si desume dalla lettura della circolare.
Una volta ritenuto che l'applicazione della circolare in parola, interessando la scuola di tutto il territorio nazionale, riguarda anche il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ne consegue che risulta lesa la competenza esclusiva di quest'ultima in materia di istruzione elementare e secondaria, così come attribuita dalle norme statutarie e di attuazione. Per le suddette norme, infatti, sono state trasferite alla Provincia tutte le attribuzioni relative alla istruzione elementare e secondaria, esclusa solo la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale scolastico (sentt. nn. 279 del 1984 e 630 del 1988) e compresa dunque la disciplina della sperimentazione didattica e di ricerca educativa, per la quale, in particolare, l'art. 27 d.P.R. n. 89 del 1983 ha rimesso alla Provincia l'adozione sia di provvedimenti annuali di autorizzazione della sperimentazione e di determinazione di contenuti e modalità, sia di provvedimenti di riconoscimento delle scuole sperimentali. E non è privo di significato il fatto che, in attuazione delle funzioni attribuitele, la Provincia autonoma di Bolzano ha dettato, con la l. prov. n. 13 del 1987 contenente una disciplina organica dell'istruzione elementare e secondaria una dettagliata regolamentazione della sperimentazione didattica e della ricerca educativa.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano emanare nel suo territorio disposizioni sulla sperimentazione didattica nella scuola elementare anche in relazione ai nuovi programmi di insegnamento di cui al d.P.R. 12 febbraio 1985 n. 104 e pertanto annulla la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 143 del 24 maggio 1988 nella parte in cui non esclude la propria applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 —
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
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1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
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1984
1983
1982
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