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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Contributi statali per l'automazione dei processi produttivi
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 luglio) 14 luglio 1988, n. 796; Pres. Saja - Red. Cheli
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 1984 la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 nel suo complesso, ma con riferimento particolare ai commi 4, 6 e 10 1. 19 dicembre 1983 n. 696 recante « Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ».
Con tale legge è stata disposta la concessione di contributi alle piccole e medie imprese nonché alle imprese artigiane al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine ed apparecchiature di comando e controllo elettronico destinate a favorire l'automazione dei processi produttivi (art. 1 commi 1, 2 e 3). Tali contributi vengono concessi dal Ministero dell'industria su proposta del comitato interministeriale di cui all'art. 9 comma 5 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902 (art. 1 comma 4), con riferimento a categorie di macchine ed apparecchiature individuate dal CIPI (art. 1 comma 5) e secondo modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione stabilite con decreto dello stesso Ministro dell'industria (art. 1 comma 6). La legge, dispone inoltre la non cumulabilità dei contributi stessi con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle Province (art. 1 comma 10) e prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi mediante il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla 1. 17 febbraio 1982 n. 46.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano tale disciplina in quanto applicabile in tutto il territorio nazionale e, pertanto, anche in quello della stessa Provincia risulterebbe lesiva: a) delle competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di « incremento della produzione industriale » (art. 9 n. 8 st. spec. Trentino-Alto Adige) e di « artigianato » (art. 8 n. 9 stesso statuto), per il fatto di avere regolato analiticamente un settore costituzionalmente riservato alla Provincia affidando tutti i poteri relativi allo Stato, « senza neppure prevedere una qualche forma di consultazione della stessa Provincia »; b) dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia e regolata, per l'incremento delle attività industriali, dall'art. 15 st. spec. (che ha trovato attuazione nell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), nonché, per i profili generali, dagli artt. 78 e 79 stesso statuto, dal momento che la legge impugnata è intervenuta direttamente in un settore di competenza provinciale, mentre si sarebbe dovuta limitare ad assegnare una quota del finanziamento statale previsto, lasciando poi alla Provincia la possibilità di disporre autonomamente dello stesso.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso.
La difesa statale rileva preliminarmente come l'art. 11. n. 696 del 1983 disciplini una particolare forma di utilizzazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 l. 17 febbraio 1982 n. 46 recante « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »: di talché la normativa contenuta nella legge impugnata si limiterebbe soltanto a rispecchiare la disciplina posta negli artt. 14-19 1. n. 46 del 1982 al fine « di favorire la realizzazione di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, sulla base di priorità stabilite dal CIPI con riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale ».
La legge in contestazione si porrebbe quindi « fuori delle materie "incremento della produzione industriale" ed "artigianato" riservate alla competenza provinciale dalle norme statutarie, trattandosi piuttosto di normativa intesa alla realizzazione di princìpi di programmazione economica nazionale ». Di conseguenza, non risulterebbe neppure violata l'autonomia finanziaria della Provincia disposta dagli artt. 15 e 78 st., dal momento che « l'attribuzione di una quota degli stanziamenti disposti per gli interventi dello Stato nei settori di competenza delle Province non è statutariamente e quindi costituzionalmente garantita, ma può essere derogata da diverse disposizioni contenute nelle leggi di programmazione nazionale ».
3. In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia autonoma di Bolzano ha prodotto memoria al fine di Sviluppare le tesi enunciate nel ricorso.
Considerato in diritto:
1. Con il ricorso di cui è causa la Provincia autonoma di Bolzano impugna l'art. 1 - con riferimento particolare ai commi 4, 6 e 10 - l. 19 dicembre 1983 n. 696, recante « Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi », per violazione degli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (st. Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017).
Tale impugnativa viene motivata sia con riferimento all'asserita invasione delle competenze statutariamente spettanti alla Provincia autonoma in materia di « incremento della produzione industriale » e di « artigianato » (art. 9 n. 8 e 8 n. 9 st. spec. e delle relative norme di attuazione), sia in relazione all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia in tema di interventi nei settori di competenza provinciale e, in particolare, di interventi per l'incremento della produzione industriale (artt. 15, 78, 79 st. spec. e delle relative norme di attuazione).
2. Il ricorso non è fondato.
La l. 19 dicembre 1983 n. 696 ha disposto uria serie di misure di intervento finanziario destinate a favorire in tutto il territorio nazionale la produzione industriale delle medie e piccole imprese, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi collegato all'introduzione di tecniche di automazione e di controllo elettronico.
In tale prospettiva, la legge di cui è causa rappresenta uno» sviluppo della disciplina in precedenza posta con la l. 17 febbraio 1982 n. 46 in tema di « interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »: disciplina mediante la quale si è provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'industria, il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », Con il compito di finanziare i programmi delle imprese « destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi, già esistenti » (art. 14 commi 1 e 2). La stessa l. n. 46 ha previsto altresì:
a) la competenza del CIPI a stabilire le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo e a graduarne la priorità « avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale » nonché a determinare le modalità per l'istruttoria delle domande di concessione (artt. 14 comma 3 e 16 comma 1);
b) la competenza del Ministro dell'industria a stabilire le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; a deliberare gli interventi, previo parere di un apposito comitato tecnico; a stipulare i contratti con le imprese beneficiare; a liquidare gli impegni di spesa; a revocare, o interrompere, in caso di inadempimento, le concessioni (art. 16 comma 2 ss.);
c) l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sulla determinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti (art. 17);
d) la copertura finanziaria del fondo a carico del bilancio statale, con la riserva di una quota, pari al 20 % degli stanziamenti, a favore del settore delle piccole e medie industrie (art. 18).
3. Dall'insieme di tali disposizioni risulta, dunque, evidente il carattere di normazione generale sulla programmazione economica che la disciplina posta dalla 1. n. 46 del 1982 in tema di innovazione tecnologica, con riferimento a « settori dell'economia di rilevanza nazionale », viene ad assumere: carattere che non può non riflettersi anche nei confronti della disciplina formulata con la 1. n. 696 del 1983, oggetto dell'impugnativa, dal momento che - come rileva la difesa dello Stato - gli interventi disposti in questa legge si limitano a ricalcare, per i settori delle piccole e medie imprese, i princìpi già enunciati nella 1. n. 46, fino a utilizzare, per la copertura degli oneri relativi, la stessa quota del Fondo speciale riservata al settore delle piccole e medie imprese dall'art. 18 di tale legge.
Ma una volta riconosciuto il contesto unitario che collega i contenuti della 1. n. 696 del 1983 alla disciplina posta con la 1. n. 46 del 1982 sono destinate anche a cadere le censure formulate, con il ricorso di cui è causa, nei confronti della prima legge, tanto con riferimento al profilo relativo all'invasione della competenza provinciale, quanto con riferimento al profilo connesso all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.
In relazione al primo profilo, sarà, infatti, la rilevanza nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata - interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e sull'automazione dei processi produttivi a giustificare la presenza di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali; mentre, in relazione al secondo profilo, sarà il carattere di « norma generale sulla programmazione economica », riconoscibile nella disciplina di cui è causa, a rendere operante la deroga al meccanismo ordinario di finanziamento (mediante assegnazione alla Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio statale) prevista dalla prima parte dell'art. 15 st. spec. in tema di interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 19 dicembre 1983 n. 696 sollevata, con riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso di cui in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 —
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
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Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
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Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
1991
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Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
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1987
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1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico