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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Assegno vitalizio ai Sindaci - Esclusione
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 febbraio) 3 marzo 1988, n. 234; Pres. Saja, Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 1981 e depositato il 27 febbraio 1981 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata dal Consiglio regionale il 29 gennaio 1981 dal titolo « Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica ».
Nel ricorso, dopo aver ricordato che già un testo analogo è stato in precedenza rinviato nel 1975 dal Governo con gli stessi motivi fatti valere nel caso presente, si osserva che la legge regionale ora impugnata vuole introdurre l'istituto dell'assegno vitalizio al sindaco, non previsto dalla legislazione statale sull'ordinamento dei comuni.
Il testo censurato prevede all'art. 1 che l'assegno venga liquidato ai sindaci che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e che abbiano versato i contributi per un quinquennio o una legislatura. La condizione del periodo minimo di contribuzione non si applica in caso di invalidità al lavoro, contratta a causa dell'ufficio.
L'art. 2 stabilisce l'entità dell'assegno.
Gli artt. 3 e 4 sanciscono la cumulabilità dell'assegno con altri trattamenti di quiescenza e la sospensione dello stesso in caso di rielezione a sindaco o di elezione a consigliere regionale o al Parlamento nazionale o europeo.
Nei titoli secondo e terzo è poi prevista l'istituzione di un apposito fondo amministrato da consorzi a livello provinciale che provvedono anche alla liquidazione degli assegni. Il fondo è alimentato sia con i contributi obbligatori, sia con quelli volontari versati per il raggiungimento del periodo minimo dei cinque anni. In caso di contribuzione insufficiente è prescritta la copertura del disavanzo annuale da parte dei Comuni consorziati.
In via transitoria è infine previsto il riscatto degli anni di esercizio del mandato da parte dei sindaci che siano in carica al momento di entrata in vigore della legge o che siano scaduti dopo il 1973.
La legge impugnata, nota l'Avvocatura dello Stato, rientra nella materia « ordinamento dei Comuni » in cui la Regione ha competenza ripartita e non esclusiva. La posizione economica degli amministratori di Province e Comuni è regolata dalla l. 26 aprile 1974 n. 169, modificata, anche se non nelle linee essenziali, dalla l. n. 632 del 1979: ai sindaci spetta un'indennità mensile di carica, avente una funzione compensativa dell'attività svolta per la titolarità dell'ufficio e una riparatoria delle capacità di guadagno, assorbite dall'esercizio della funzione.
La normativa censurata vorrebbe estendere i benefici economici ai sindaci ben oltre il suddetto ambito, ispirandosi, nel prevedere benefici economici oltre la durata della carica, a princìpi difformi da quelli ricavabili dalla legislazione statale.
Poiché l'assegno vitalizio ha una propria fisionomia « previdenziale », la legge censurata, secondo il Governo, ha aggiunto al trattamento indennitario un vero e proprio sistema previdenziale, violando il limite delle competenze attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 5 n. 1 del relativo statuto.
L'Avvocatura rileva infine che, in ogni caso, nelle materie della previdenza e delle assicurazioni sociali, comprese nell'elenco di cui all'art. 6 dello statuto, la Regione ha solo una competenza integrativa.
In conclusione si chiede che la Corte dichiari l'incostituzionalità della legge regionale in oggetto, per contrasto con gli artt. 4, 5 e 6 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.
2. La Regione Trentino-Alto Adige, nell'atto con il quale si è costituita nel presente giudizio, sostiene che rientra nell'autonomia legislativa di cui essa gode il poter prevedere istituti non disciplinati dalla legislazione statale; altrimenti la Regione, dotata di autonomia di indirizzo politico e amministrativo, avrebbe solo una potestà normativa di attuazione, e quindi necessariamente secondaria.
Inoltre, sempre secondo la Regione, nel sostenere che la legge impugnata viola i princìpi della materia, il Governo mostra di confondere questi ultimi con gli istituti. A giudizio della resistente si tratta invece di cose ben distinte, tanto che, mentre la Regione deve osservare i princìpi desumibili dalle leggi statali, nello stesso tempo può ben introdurre nella propria legislazione nuovi istituti, purché ovviamente non contrastino con i predetti princìpi. E questi, nel caso di specie, non sono contraddetti dalla legge impugnata, poiché di un trattamento previdenziale godono molti funzionari onorari, come i parlamentari, i consiglieri regionali e quasi tutti i pubblici amministratori.
3. All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 la difesa della Regione Trentino-Alto Adige ha sostenuto che la normativa impugnata rientrerebbe nell'ambito di una delle materie in cui la Regione stessa ha competenza primaria. D'altra parte l'Avvocatura ha insistito per l'accoglimento dei motivi espressi nel ricorso.
Considerato in diritto
: 1. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il ricorso dello Stato, deve ritenersi fondata.
Va anzitutto negato ogni fondamento alla pretesa della Regione, espressa nel corso dell'udienza pubblica, in base alla quale la previsione dell'assegno vitalizio ai sindaci sarebbe riconducibile a una delle materie elencate nell'art. 4 dello statuto regionale in cui la Regione Trentino-Alto Adige ha competenza primaria.
Infatti, la previsione legislativa in oggetto, dal momento che concerne uno degli organi del Comune (il sindaco), rientra nella materia « ordinamento dei Comuni », che è al primo posto dell'elenco di cui all'art. 5 dello statuto delle materie in cui la Regione ha competenza ripartita.
2. Non può neppure accogliersi la prospettazione della Regione, secondo la quale, la legge impugnata non contrasterebbe con alcun principio fondamentale della legislazione statale, limitandosi a prevedere un nuovo istituto (trattamento previdenziale ai sindaci), nel rispetto del principio per cui il titolare di uffici onorari può fruire di trattamenti di tipo previdenziale
.
In verità, pur a voler ipoteticamente accreditare l'opinione relativa all'esistenza di confini netti e precisi tra il concetto di istituto giuridico e quello dei princìpi fondamentali, sta di fatto che le categorie dei titolari di cariche elettive ed onorarie sono così varie e diverse fra loro da indurre ad escludere che si possa desumere, anche se limitatamente al trattamento previdenziale, un principio unico, estensibile a ciascuna di esse. Non è infatti possibile riscontrare alcuna omogeneità, se pure con riferimento al solo regime previdenziale, tra i sindaci, da un lato, e, dall'altro, i titolari di cariche elettive inserite in organi costituzionali o quelli preposti ad organi dotati di una particolare autonomia politica e legislativa, i quali, come ha più volte ribadito questa Corte (v. ad es. sent. n. 292 del 1987), godono, ciascuno per proprio conto, di uno speciale
status
giuridico e di un altrettanto peculiare trattamento economico, e quindi previdenziale.
Del resto, se il legislatore nazionale non ha previsto un assegno vitalizio ai sindaci, ma ha disposto un'indennità di carica, limitata alla durata della stessa, non si può permettere al legislatore regionale di stabilire, nell'esercizio della propria competenza concorrente, una deroga alla generale esclusione dell'assegno vitalizio ai sindaci, la quale determinerebbe un'inammissibile disparità di trattamento fra i titolari di un medesimo ufficio:
un ufficio che non è inutile ricordarlo anche a tale proposito non solo ricopre un ruolo fondamentale nella struttura amministrativa del sistema giuridico italiano, ma è anche chiamato, con riferimento ad alcune sue funzioni, a operare come organo dello Stato.
3. Il necessario accoglimento della questione relativa al preteso contrasto della normativa impugnata con l'art. 5, n. 1 dello statuto del Trentino-Alto Adige che attribuisce alla Regione competenza ripartita nella materia dell'ordinamento dei Comuni, deve far ritenere assorbito il profilo della pretesa violazione dell'art. 6 dello statuto, in base al quale la Regione ha competenza solo integrativa nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata il 29 gennaio 1981, dal titolo « Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica ».
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 —
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
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Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
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Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico