(1) La Giunta provinciale nomina la commissione d'esame per l'ammissione al corso, la quale è composta da:
(2) Le persone di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono designati dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1 uno viene proposto dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano e uno dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.